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Lunedì, 29 Aprile 2024
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Vietati petardi e fuochi d'artificio a Montesilvano, niente botti di Capodanno

Il sindaco Ottavio De Martinis ha firmato un'ordinanza che vieta i fuochi pirotecnici fino al prossimo 7 gennaio

Divieto di scoppio di petardi e simili in aree pubbliche e private a uso pubblico fino al 7 gennaio 2024.
Questo quanto deciso dal sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, che ha firmato un'ordinanza apposita.

A motivare il provvedimento diversi elementi, a partire dalla consuetudine di fare uso di materiale pirotecnico, fuochi d'artificio, mortaretti, razzi e assimilati.

Ma tale condotta, come si legge nel documento, arreca grave pregiudizio al patrimonio pubblico e privato oltreché all’ambiente anche a causa dell’utilizzo improprio o del malfunzionamento degli ordigni; detti incauti comportamenti arrecano pregiudizio psicofisico agli gli animali domestici e alla fauna selvatica, in quanto ingenerano una reazione di spavento negli stessi a causa del fragore delle esplosioni del materiale pirotecnico e esponendoli a rischio di fuga con perdita dell’orientamento; i rumori provocati dalle esplosioni di detti ordigni arrecano disturbo alla quiete pubblica, e rappresentano un rischio per la sicurezza nelle strade, ben potendo gli animali in fuga causare incidenti stradali; tali pratiche costituiscono una notevole fonte di inquinamento ambientale dovuto all’emissione di sostanze inquinanti prodotte per effetto delle esplosioni, con notevole peggioramento dei valori atmosferici nei giorni a seguire, con particolare riferimento alle polveri sottili e all’emissione di sostanze nocive per la salute degli individui; il materiale residuo a seguito dell’utilizzo di fuochi e petardi si disperde nell’ambiente arrecando pregiudizio al decoro ed all’igiene pubblica delle strade. 

I divieti

Per questi motivi da venerdì 29 dicembre fino al 7 gennaio 2024, è in vigore il divieto: di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico; dell'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 Tulps; dell'utilizzo di giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al decreto legge 58/2010.

Viene disposta anche particolare vigilanza per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal decreto legislativo numero 58/2010, (con particolare riferimento all'articolo 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori), e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo; si raccomanda a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di giochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifìci, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico; a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi; ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi.

Le sanzioni

Le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25 euro 500 euro, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti; che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

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