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Corsi di Formazione

Riaperte le iscrizioni ai corsi Asl per la manipolazione degli alimenti: ecco chi deve frequentarli

A svolgerli è il Sian, il servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione: obbligatoria la frequentazione per il rilascio e il rinnovo degli attestati a specifiche figure del settore

Riaprono dal 9 gennaio le iscrizioni per i corsi di rinnovo e aggiornamento rivolti agli addetti alla manipolazione di alimento in capo allo sportello dell'unità operativa complessa (uoc) di Igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian). A comunicarlo è la Asl.

I corsi sono necessari per avere il rilascio o il rinnovo dell'attestato necessario agli operatori che hanno contatto diretto o indiretto con gli alimenti e dunque che svolgono attività di produzione, manipolazione, somministrazione, confezionamento, deposito, trasporto e vendita.

Chi è tenuto a seguire il corso

  • personale ausiliario di cucina
  • pasticceri
  • cuochi e personale operante all’interno delle cucine per (ristorazione collettiva, mensa scolastica, aziendale, ristoranti e affini
  • gelatieri (produzione)
  • addetti alle gastronomie (produzione e vendita), rosticcerie, bar/tavola calda
  • addetti produzione pasta fresca, pastifici
  • addetti lavorazione latte e formaggi (mangimi esclusi)
  • addetti macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratori cibi pronti) carni, pesce e molluschi
  • addetti produzione o ovoprodotti
  • addetti all'industria conserviera
  • addetti alla vendita, presso centri commerciali/supermercati, di prodotti di salumeria, macelleria, pescheria, e così via)
  • salumieri
  • addetti alla produzione e lavorazione delle bevande, dei vini e degli oli e delle relative mescite
  • baristi (banconista)
  • addetti alla lavorazioni prodotti da forno;
  • addetti alla vendita di ortofrutta, di alimenti sfusi e generi alimentari;
  • camerieri (personale di sala presso attività di ristorazione);
  • addetti alla sola somministrazione e/o porzionamento pasti in strutture socio-assistenziali e scolastiche

Per le sagre e feste popolari in cui si effettua preparazione e somministrazione di alimenti, gli addetti sono esclusi dall'obbligo dell'attestato di formazione in linea con quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 92 della legge 388/2000, in funzione dell'occasionalità e temporaneità dell'evento, ad eccezione del responsabile dell'attività di preparazione o somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della manifestazione che va identificato nella richiesta di registrazione sanitaria da inoltrare al Suap (Sportello unico delle attività produttive) el Comune come previsto dall'articolo 41 della legge 35 del 4 aprile 2012.

Come avanzare la richiesta di accesso al corso, la validità dell'attestato di formazione o aggiornamento e i costi

La richiesta può essere presentata in tutte le sedi di accoglimento presentando specifica modulistica corredata dalla documentazione richiesta. All’atto della accettazione della richiesta di partecipazione al corso sarà consegnato un attestato provvisorio valevole fino alla data dell’espletamento della prova di valutazione.

Gli addetti che non superano la prova, possono sostenerla in una successiva sessione. Qualora l’esito fosse ancora negativo, dovranno formulare nuova istanza di partecipazione al corso con versamento economico.

La frequenza al corso è obbligatoria per tutta la sua durata, pena l’esclusione dalla prova finale di valutazione.

L'attestato di formazione-aggiornamento ha validità triennale dalla data del rilascio-rinnovo. Alla scadenza i soggetti interessati sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento e relativa prova di valutazione, finalizzate al rinnovo dell'attestato medesimo.

I soggetti che chiedono di partecipare al corso sono tenuti al versamento delle sottoelencate quote di iscrizione che costituiscono il fondo per sostenere le spese organizzative per l'espletamento dei corsi, le sedute delle commissioni e di quant'altro necessario. Il costo è di 40 euro per il corso di formazione e di 30 per quello di aggiornamento.

Le eccezioni, i titoli di studio che soddisfano il requisito del possesso dell'attestato di formazione

In questa categoria (si è esentati dalla frequentazione dei corsi) rientrano gli attestati di qualifica alberghiera per tutti i settori (sala-bar, cucina, ricevimento e così via) rilasciati da istituti di scuola secondaria e la qualifica di formazione professionale per aiuto cuoco, cameriere di ristorante e albergo (legge 845/1978); i diplomi di scuola alberghiera, perito agrari e agrotecnico; le lauree in medicina e chirurgia; scienze biologiche; farmacia; chimica biologica; medicina veterinaria; agraria; tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; scienze Infermieristiche; assistente sanitario; scienze e tecnologia delle produzioni alimentari e dietistica.

A essi il Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione rilascia un attestato non soggetto a rinnovo. A tali fini le persone in possesso di uno dei titoli di cui sopra presentano istanza al Sian in carta semplice riportante tutti i dati identificativi, con due foto-tessere (di cui una autenticata mediante apposizione di firma autografa), copia autenticata del titolo di studio sopra citato e la ricevuta del versamento di 15 euro su apposito bollettino intestato al Sian della Asl.

Cosa fare in caso di smarrimento dell'attestato

In questo caso è possibile recarsi presso lo sportello del Sian in piazza Largo Lama il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 12 munito di autocertificazione dell’avvenuto smarrimento e foto-tessera per il rilascio del duplicato.

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