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Venerdì, 26 Aprile 2024
Elezioni comunali 2011

Elezioni 2011: come si svolgono gli scrutini

Lunedì 16 maggio, al termine delle votazioni, si svolgeranno le operazioni di spoglio elettorale. Qualsiasi elettore può assistere agli scrutini che devono avvenire alla presenza di almeno 5 membri

Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 16 maggio subito dopo la chiusura delle votazioni e l'accertamento del numero dei votanti. Le operazioni di spoglio si svolgono sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio. Tutte le operazioni devono avvenire alla presenza di almeno 5 membri dell'Ufficio elettorale: presidente o vicepresidente, tre scrutatori e il segretario. Lo spoglio elettorale in Italia è pubblico. Qualunque elettore può assistere allo scrutinio della propria sezione, in silenzio e senza intervenire. In casi di necessità il Presidente di Seggio può chiedere l'allontanamento da parte della Forza Pubblica di chiunque ostacoli il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.


Le liste possono nominare fino a un massimo di due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, per ogni seggio elettorale, che osservano lo spoglio per verificarne l'imparzialità, in particolare nei confronti della loro lista di riferimento. I rappresentanti di lista possono restare nel seggio per tutta la durata delle elezioni. Durante le operazioni elettorali e, in particolare, durante lo spoglio, possono richiedere la verbalizzazione di contestazioni riguardanti le operazioni elettorali. I rappresentanti devono presentarsi entro l'apertura al pubblico del seggio pena la possibilità di partecipare allo scrutinio solamente come uditori. La decisione ultima in merito a schede valide, bianche o nulle spetta al solo Presidente di Seggio, sentiti gli scrutatori, che hanno un parere consultivo, ma non un potere di voto.


Eventuali contestazioni sono iscritte nel verbale a duplice copia, una per il Comune e un'altra per il Tribunale locale. Lo spoglio elettorale è una decisione amministrativa, che è quindi impugnabile. Qualsiasi cittadino elettore, anche se non candidato, ha facoltà di contestare l'esito elettorale. La copia dei verbali elettorali è consultabile da qualsiasi cittadino residente nel Comune. Se un candidato, o lista, intende contestare l'esito della votazione, può chiedere al Tribunale il riesame delle schede con un secondo scrutinio elettorale.

Il Tribunale decide sulla base dei verbali in suo possesso, eventualmente acquisendo tutta la documentazione necessaria dall'archivio elettorale del Comune. Il nuovo seggio per il riesame è presieduto dallo stesso giudice e composto da membri da lui incaricati. Per quanto riguarda le elezioni politiche, i Tribunali amministrativi sono incompetenti: le decisioni definitive sugli eventuali richiami, conformemente alla previsione della Costituzione, spettano esclusivamente agli organi di verifica dei poteri della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica

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