Decreto Rilancio: il superbonus per ristrutturare casa a costo zero
Il rimborso del 110% non è valido su tutte le tipologie di lavori di ristrutturazione
Nel Decreto Rilancio ci sono diverse misure per effettuare lavori in casa usufruendo di varie agevolazioni, ma la ristrutturazione si avvale di quello che è stato definito superbonus e che comprende, tra le misure, l’ecobonus e il sismabonus, che raggiungono anche il 110%.
Chi effettuerà migliorie, si vedrà restituire la spesa completa in cinque quote di pari importo, più un bonus aggiuntivo.
Attenzione: il rimborso del 110% non è valido su tutte le tipologie di lavori di ristrutturazione. L’articolo 119 del Decreto rilancio specifica che accedere all’incentivo, è necessario eseguire alcuni lavori "trainanti": tratta nello specifico dei seguenti interventi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Si possono fare lavori nelle seconde case?
La detrazione al 110% prevista dal Decreto Rilancio, come riportato sulla Gazzetta Ufficiale, non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. Tuttavia, sembra che siano validi per seconde case in condominio e villette bifamiliari. Si attendono chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus per sostituzione finestre
Si avrà diritto allo sconto del 110% anche su interventi di efficientamento energetico elencati all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, solo se legati ad uno dei lavori "trainanti" sopra elencati, compresa la sostituzione delle finestre.
Anche l’installazione dei pannelli fotovoltaici e di colonnine di ricarica per le autovetture elettriche dà diritto al superbonus, a patto di eseguire almeno uno degli interventi trainanti. Sale infine al 110% anche il bonus per l’adeguamento degli edifici al rischio sismico (vengono però esclusi gli immobili in fascia sismica 4).
Il bonus verrà erogato come detrazione fiscale da restituire in cinque quote di pari importo.
Come richiedere il bonus
La detrazione è valida per lavori effettuati tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Per poter detrarre le spese di ristrutturazione, però, sarà necessario un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, qualora questo non fosse possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.
A certificarlo dovrà essere la presentazione dell'Ape, attestato di prestazione energetica. Chi effettua i lavori può anche decidere di cedere il suo credito alle banche o all’impresa che realizza i lavori: in questo caso il credito viene ceduto, ma lo sconto avviene direttamente in fattura.
Se le spese vengono portate in detrazione con la dichiarazione dei redditi il rimborso avverrà in cinque quote di uguale importo.