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VIDEO | Assolti la Life Pescara e l'ex rappresentante legale Castellano, nessuna truffa alla Asl sui rimborsi chilometrici

A drilo è la sentenza del Gup Antonella Di Carlo del tribunale che ha assolto perché il fatto non sussiste sia l'associazione Life che il suo rappresentante legale dell'epoca, Manuel Castellano

Non ci fu alcuna truffa ai danni della Asl di Pescara riguardo ai rimborsi chilometrici ricevuti dall'associazione Life Pescara.
A drilo è la sentenza del Gup Antonella Di Carlo del tribunale che ha assolto perché il fatto non sussiste sia l'associazione Life che il suo rappresentante legale dell'epoca, Manuel Castellano.

A portare a conoscenza della sentenza di assoluzione è l'avvocato Maurizio Mililli, difensore di fiducia insieme a Emiliano Paolucci.

A Castellano, ex rappresentante legale, venne contestato il reato di truffa aggravata ai danni della Asl Pescara per avere, in qualità di legale rappresentante della Life Pescara Onlus (successivamente denominata Odv Life Pescara), con artifici e raggiri consistiti nel simulare l’avvenuta esecuzione di un numero di servizi di trasporto superiore a quello reale, inducendo in errore la Asl in ordine alle prestazioni effettivamente erogate in favore dell’utenza, procurato indebitamente all'associazione l’ingiusto profitto di importo pari, complessivamente, a 41.702,92 euro in danno della stessa Asl.

Nello specifico, si legge ancora nel capo di imputazione, gli artifici e raggiri sarebbero consistiti:

  • nel calcolare l’entità dei viaggi in relazione a ciascun paziente anche se il servizio era svolto nei confronti di più persone congiuntamente (cosiddetti trasporti multipli o di gruppo);
  • nel chiedere il pagamento per un numero di traporti maggiore rispetto alle terapie erogate;
  • nel chiedere il pagamento per il trasporto effettuato a beneficio di soggetto già deceduto.

A condurre le indagini furono i militari della guardia di finanza che si concentrarono, nell’ambito del traporto di pazienti “dializzati”, sui cosiddetti “trasporti multipli”, ossia trasporti di più pazienti contemporaneamente con un unico mezzo. La truffa, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe consistita nel fatto che, secondo convenzione, tali trasporti avrebbero dovuto comportare l’addebito alla Asl di un unico viaggio; la Life, invece, avrebbe fatturato tanti viaggi quanti erano i pazienti.

Il metodo di indagine che ha condotto la polizia giudiziaria a ipotizzare la commissione del reato, può essere riassunto, sinteticamente, nei seguenti termini:

  • la guardia di finanza ha preliminarmente verificato il numero di pazienti che in un determinato giorno hanno effettuato lo stesso turno di trattamento dialisi: ciò sulla base dell’esame delle cartelle cliniche esibite dal reparto dialisi dell’ospedale di Pescara, riportanti per ciascun paziente giorni e turni del trattamento emodialitico;
  • ha poi verificato il mezzo di trasporto utilizzato dalla Life per accompagnare i pazienti in ospedale: ciò sulla base dei prospetti di liquidazione inviati mensilmente dall’associazione, riportanti il nominativo del paziente, il numero di viaggi, il tipo di mezzo utilizzato e il numero di targa;
  • ha dedotto, infine, dall’incrocio dei dati ottenuti sulla base delle verifiche di cui ai punti precedenti, il numero di pazienti che ha “svolto il trattamento nello stesso giorno e turno di dialisi usufruendo di un unico mezzo di trasporto, peri i quali occorreva imputare il costo di un singolo viaggio, indipendentemente dal numero di pazienti trasportati”, ed ha – quindi – proceduto al ricalcolo della spesa considerando “corretto imputare il costo del viaggio ad un singolo paziente, mentre per i restanti (ndr. pazienti) vengono evidenziati per le indebite contabilizzazioni”.

Con sentenze numero 223/20 e 224/2020 del 21 ottobre, oggi passate in giudicato, il Gup del  tribunale di Pescara, in persona della Di Carlo, ha mandato assolto Manuel Castellano dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste e ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’Odv life Pescara in ordine all’illecito ascritto perché il fatto non sussiste.

Il tribunale in sintesi ha pienamente accolto la tesi difensiva della Life e del suo rappresentante legale, in forza della quale l’ipotesi di truffa contestata, fosse frutto di un equivoco di fondo consistito nel ritenere che l’indicazione della targa nel prospetto mensile di liquidazione, individuasse il mezzo materialmente utilizzato per il trasporto dei vari pazienti. In realtà la targa contenuta in detti prospetti individuava, più semplicemente, il tipo di veicolo - ambulanza o autovettura – utilizzato per il trasporto, sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla Asl in base alle condizioni cliniche del paziente. Pertanto, l’indicazione, ad esempio, della targa ER990H non significa affatto che i pazienti siano stati trasportati – tutti insieme - dall’ambulanza targata ER990HW; significa, unicamente, che detti pazienti hanno usufruito del trasporto con tariffazione “ambulanza”, in quanto non in grado di deambulare. Tale aspetto è stato ben evidenziato dai testimoni ascoltati. Del resto, il trasporto simultaneo di più pazienti sul mezzo targato ER990HW, che come più volte evidenziato è un’ambulanza, sarebbe stato impossibile anche da un punto di vista strutturale.

All’esito del giudizio abbreviato, è rimasto definitivamente accertato  che la Life Pescara ha correttamente eseguito il servizio di trasporto rispettando i termini della convenzione e – in ogni caso - non ha posto in essere alcun artificio e/o raggiro idoneo ad indurre in errore la Asl, con conseguente impossibilità di ritenere integrati gli estremi dell’ipotizzato reato di truffa.

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