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Ultima ordinanza di Marsilio: i dettagli del provvedimento su scuole e nuove zone rosse

Diffuso il testo dell'ordinanza numero 13 con la quale il presidente della giunta regionale indica le novità riguardo ai comuni con maggiori restrizioni, alla riapertura delle scuole e ai servizi per la persona

Nuiova ordinanza firmata dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, il testo del provvedimento.
Diffuso il testo dell'ordinanza numero 13 firmata da Marsilio ieri, venerdì 5 marzo.

Con il nuovo provvedimento viene deciso che non si parlerà più di zone rosse ma di comuni con maggiori restrizioni rispetto a quelle stabilite dalla zona arancione nella quale rientra l'Abruzzo in base a quanto deciso dal ministro della Salute.

Sono 7 i nuovi comuni abruzzesi che entrano tra quelli con maggiori restrizioni: Torre de' Passeri e Castiglione a Casauria in provincia di Pescara e Cagnano Amiterno, Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso in quella dell'Aquila. Torna invece in zona arancione Picciano.

"In considerazione della puntuale disamina dell’andamento della situazione epidemiologica e dei dati allo stesso correlati", si legge nell'ordinanza, "si è rilevato che, pur a fronte di un arretramento dell’indice Rt, la pressione ospedaliera non è diminuita in relazione all’occupazione dei posti letto, atteso che la diffusa presenza delle varianti produce quadri clinici più gravi, che sono alla radice del numero così alto di ricoveri; è stata ravvisata, l’opportunità di esclusione del comune di Scontrone dall’applicazione di ulteriori misure restrittive in considerazione del fatto che i casi positivi riscontrati sono correlati a un solo focolaio familiare; i dati forniti dalle Asl sono stati confrontati con le elaborazioni statistiche ed epidemiologiche fornite dal dipartimento Sanità e dal responsabile delle Maxi Emergenze Sanitarie. A seguito di tale approfondita analisi dei dati, si è ritenuto di dover applicare, per quanto riguarda la Asl di Pescara, le misure restrittive per i comuni di Castiglione a Casauria e Torre de Passeri, riservandosi per i comuni di Abbateggio, Carpineto della Nora, Civitaquana e Rosciano una rivalutazione dopo un periodo di stretto monitoraggio di almeno 48 ore".

Attualmente sono 33 i comuni della nostra regione nei quali vengono applicate maggiori restrizioni: 

  • PROVINCIA DI PESCARA: Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore, Torre Dé Passeri e Turrivalignani;
  • PROVINCIA DI CHIETI: Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina;
  • PROVINCIA DI TERAMO: Pineto, Silvi, Roseto;
  • PROVINCIA DELL'AQUILA: Ateleta, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli. e Roccaraso.

In questi comuni vengono applicate le seguenti restrizioni:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori interessati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente provvedimento. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali , purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;
  • sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
  • sono sospese tutte le attività previste dall’art.1 comma 10 lett. f) e g) del Dpcm del 14.01.2021 - siccome sostituito con decorrenza dal 06.03.2021 dal Dpcm. 02.03.2021 (art. 17 commi 2 e 3) – anche 4 se svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva.

Questo poi quanto previsto nell'ordinanza per quanto riguarda le scuole, che fino al 14 marzo sull'intero territorio regionale:

  • le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
  • è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza; le disposizioni di cui al presente punto si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
  • sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia della presente ordinanza ;
  • restano confermate tutte le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 dell’O.P.G.R. n. 99/2020, relativamente ai percorsi ITS, IFTS e IeFP, a quelli autorizzati ed erogati a pagamento dagli Organismi di formazione accreditati, nonché a quelli finanziati nell’ambito del programma Garanzia Giovani e nell’ambito del POR FSE 2014/2020;
  • è, inoltre, consentita in presenza la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa che siano coinvolti in percorsi di formazione continua. Per i tirocini extracurriculari restano confermate tutte le disposizioni di cui alle OO.PP.GG.RR. nn. 101/2020 e 103/2020.

ordinanza 5 marzo 2021-2

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