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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Dalla fusione con Montesilvano e Spoltore nascerà “Pescara”: garantiti i livelli occupazionali e tempi più brevi per lo Statuto

Sette gli emendamenti alle modifiche alla legge regionale in discussione nelle commissioni prima dell'approvazione in consiglio regionale. A fornire i dettagli è il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri: i dipendenti delle società in house dei tre Comuni saranno tutti riassorbiti

Si chiamerà semplicemente “Pescara” la nuova città metropolitana che nascerà dalla fusione della città con Montesilvano e Spoltore con lo Statuto che dovrà essere pronto in anticipo rispetto a quanto previsto  inizialmente e con la garanzia che alla sua nascita, grazie alla clausola di solidarietà, i livelli occupazionali delle società in house dei tre Comuni resteranno tali grazie al riassorbimento dei dipendenti.

Questi i contenuti dei sette emendamenti al progetto di legge con cui si modifica la legge istitutiva della Nuova Pescara di cui si discute nelle commissioni regionali e che, una volta approvati,  passeranno al vaglio del consiglio per l'approvazione complessiva della norma. A riferire dello stato di avanzamento dei lavori dell'iter legislativo e di quei sette emendamenti, è il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri tra i primi firmatari del progetto di legge in discussione.

La scelta di anticipare i tempi per avere lo Statuto, sottolinea, è stata dettata dall'accoglienza della richiesta avanzate dai soggetti coinvolti nel processo di fusione. Richiesta emerse nel corso delle audizioni e che era stata avanzata nei giorni scorsi dalle 27 sigle che hanno manifestato a Pescara davanti a Palazzo di Città perché contrarie allo slittamento della fusione al primo gennaio 2027. Nel ricordare che sul fatto che la città metropolitana debba nascere sono tutti d'accordo Sospiri, ribadendo che se gli obiettivi richiesti entro settembre non saranno centrati da uno o più dei tre Comuni si passerà al commissariamento, spiega nel dettaglialo il contenuto dell'emendamento riguardante lo Statuto. Inizialmente era previsto che la bozza “venisse rimessa dalla competente commissione all’assemblea costitutiva entro il 31 dicembre e che i tre Comuni, a loro volta, potessero approvarla entro il 31 gennaio 2024. Abbiamo anticipato al 31 ottobre la consegna della bozza dello Statuto provvisorio da parte della commissione all’assemblea costitutiva e al 30 novembre 2023 la trasmissione ai tre Comuni: significa che entro la fine del 2023 potremmo avere la bozza dello Statuto provvisorio approvata da tutte le tre amministrazioni coinvolte nel processo di fusione, disponendo subito dunque dello strumento fondamentale per disciplinare il funzionamento del futuro Comune”.

Quindi la clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali oggetto dell'emendamento che modifica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 26 e che prevede si legge nell'emendamento stesso, che “nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi in forma associata è garantita la stabilità occupazionale del personale impiegato nelle società o imprese affidatarie dei singoli Comuni coinvolti nel processo di fusione, mediante l’inserimento di clausole espresse nei relativi bandi di gara, avvisi e condizioni di contratto che prevedano l’obbligo, per le società e imprese aggiudicatarie che subentrino ad altre società o imprese suddette nel lavoro o nel servizio, di assorbire il personale adibito all’esecuzione del lavoro o allo svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento, risultante negli organici dei soggetti affidatari dei singoli Comuni al momento della pubblicazione del bando di gara o avviso, mantenendo i diritti acquisiti sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, ivi compresi le qualifiche e gli inquadramenti in atto e l’anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge”.

“In sostanza – prosegue Sospiri – abbiamo ribadito una norma già prevista nella legge nazionale, necessaria per far sì che il patrimonio di professionalità maturato da coloro che per anni hanno lavorato nelle società partecipate dei tre Comuni nella gestione di servizi fondamentali non vada disperso con la fusione, ma piuttosto venga riassorbito e confluisca all’interno di quelle singole nuove società che evidentemente andranno a gestire gli stessi servizi riaccorpati. La clausola sociale da un lato garantisce la salvaguardia dei livelli occupazionali, prevedendo che la nuova società vada a riprendere il personale delle società che ha associato assorbendone le funzioni, dall’altro ci assicura la continuità dei servizi. Ovviamente, come previsto nel comma 3-quater si intende che tale previsione ‘trova applicazione nel rispetto dell’articolo 41 della Costituzione, compatibilmente con la gestione efficiente dei lavori e dei servizi da affidare e in armonia con la libera organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante’”.

Quindi la figura del commissario con l'emendamento 4 che prevede che “la Regione Abruzzo – spiega ancora il presidente del consiglio - possa nominare un commissario ad acta, esercitando il potere sostitutivo, anche nei confronti dell’Assemblea costitutiva in caso di mancata adozione e trasmissione ai consigli comunali coinvolti nel processo di fusione della proposta di statuto provvisorio e che, ovviamente, l’incarico del commissario ad acta nominato dalla Regione decade alla data di insediamento del commissario governativo che comunque dovrà traghettare i tre Comuni sino alla data delle elezioni”. In sostanza se a settembre non saranno raggiunti gli obiettivi la Regione nominerà il suo commissario che sarà poi sotituito dal primo gennaio 2024 dal commissario nominato dal governo. Se invece gli obiettivi saranno raggiunto la fusione si avrà il rimo gennaio 2027 con lo scioglimento dei consigli comunali “con la nomina da parte del prefetto – specifica Sospiri - di un commissario governativo che accompagnerà le tre città sino alle elezioni di maggio-giugno 2027. L’emendamento specifica i ruoli delle due figure commissariali, quello di competenza regionale e quello governativo, che non saranno mai sovrapposte”.

L’emendamento 5, anch’esso di natura tecnica, chiarisce che “dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di istituzione del Comune di Pescara, ai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è precluso stipulare contratti con scadenza successiva a quella di istituzione del nuovo Comune per quei servizi destinati a essere associati come, ad esempio, i servizi sociali, i rifiuti, la gestione dei parcheggi a pagamento – continua il presidente -. Ovvero, fatta eccezione per contratti attinenti lavori pubblici o forniture, i tre Comuni non potranno affidare i servizi oggetto di esercizio associato prevedendo una data di scadenza successiva alla fusione”.

Quindi gli ultimi due emendamenti per cui, “anche in questo caso aderendo alla richiesta manifestata durante le audizioni in commissione – conclude -, si stabilisce che il nome del nuovo Comune sarà semplicemente ‘Pescara’, e non ‘Nuova Pescara’, una denominazione sicuramente semplificativa, che nulla toglie al rispetto che comunque verrà garantito a tutti i territori protagonisti della fusione”.

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