rotate-mobile
Elezioni comunali 2011

Elezioni 2011: modalità per votare correttamente

Tutte le procedure per esprimere correttamente il proprio voto durante le elezioni del 15 e 16 maggio: come si vota, cosa è vietato fare,quando un voto è ritenuto valido oppure nullo

COME SI VOTA: È necessario avere molto chiare le regole per capire come orientarsi per il voto. Nei comuni sopra i 15mila abitanti i cittadini chiamati alle elezioni amministrative scelgono il Sindaco ed i Consiglieri Comunali. Gli assessori sono nominati dal Sindaco eletto. La scheda per il Sindaco ed i Consiglieri Comunali è la stessa. Questi ultimi sono raggruppati in liste, ed ogni lista sostiene un solo candidato Sindaco. Nella scheda il riquadro del Sindaco contiene tutte le liste che lo sostengono. Nel caso una lista o un gruppo di liste collegate in una coalizione non elegga il sindaco, il candidato sindaco è il primo dei consiglieri comunali eletti in caso si raggiunga il numero sufficiente di voti, e comunque non inferiore al 3%. Per le liste all’interno della coalizione che elegge il sindaco questa soglia non c’è, ed i seggi si dividono in proporzione ai voti. Ciascun elettore di norma fa una croce sul simbolo della lista che vuole sostenere, ed automaticamente il suo voto va anche al candidato sindaco della lista. Può però votare un sindaco diverso da quello sostenuto dalla lista, con il voto disgiunto. Accanto alla croce sul simbolo si può indicare la preferenza per il candidato consigliere comunale. Verranno eletti i consiglieri in proporzione ai voti della lista, con un sistema proporzionale. Più voti ha la lista, più consiglieri elegge, e questi sono ordinati ed eletti sulla base delle preferenze. Se al primo turno il candidato sindaco non raccoglie la maggioranza assoluta dei voti due candidati che hanno ottenuto più voti vanno al ballottaggio.

COSA è VIETATO FARE: Nei locali del seggio (ad esempio l’aula scolastica o il comune) è vietato fotografare o filmare il proprio voto, parlare di politica e/o di votazioni, suggerire ad altri elettori per chi votare o anche soltanto spiegare loro tecnicamente come si vota. Quest’ultima cosa è permessa però agli scrutatori. E’ sconsigliabile effettuare telefonate: il presidente potrebbe chiedervi di chiudere la chiamata. E’ permesso invece consultare gli elenchi degli aventi diritto al voto in quella sezione, che sono pubblici. La copia consultabile di solito viene appesa a una lavagna (se la sezione è in un’aula scolastica) e comunque non è quella in cui gli scrutatori registrano chi ha effettivamente votato. Nei locali vicini ai seggi è anche vietato esporre simboli ideologici e/o di partito. Via libera, però, agli accessori. Un tipico esempio (più diffuso molti anni fa) è la cravatta rossa per gli uomini. Unica eccezione a questa norma è per i “rappresentanti di lista”, che si siano regolarmente accreditati prima dell’apertura dei seggi. Possono esporre il simbolo del proprio partito (ad esempio una spilla), ma anche a loro, almeno nei locali vicini ai seggi, non è permesso “far politica”. Nei corridoi si può invece parlare di politica, mentre è prerogativa dei soli rappresentanti di lista esporre simboli. Un’ultima avvertenza. I componenti della sezione elettorale (presidente, vicepresidente, segretario e gli altri scrutatori) sono pubblici ufficiali nei locali della sezione elettorale. Se dovesse capitare qualunque diverbio o contestazione, è consigliabile evitare di discutere troppo animatamente e rivolgersi invece ai vigili urbani o ai carabinieri (che stazionano presso i locali elettorali) per far valere eventuali diritti negati, presunti o reali.

VOTO NULLO: un voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità.
In base a tali principi non sono da ritenere segni di riconoscimento, tali da rendere nulla l'espressione di voto, la presenza di scritture sulla scheda, qualora rechino la mera riscrittura del nome del partito, o la mera riproduzione del nome del candidato regionale o circoscrizionale o del candidato presidente, o la riproduzione del numero d'ordine del candidato regionale o circoscrizionale come appare sulla scheda (in tutti i casi tuttavia la scrittura deve essere contenuta in un rettangolo univocamente determinato). I segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione sono da ritenere segni di riconoscimento. Pertanto, mere anomalie del tratto non sono suscettibili di invalidare il voto. Parimenti, i segni superflui, le incertezze grafiche nell'espressione del voto, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono idonei a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore. Si rammenta, inoltre, che i segni che possono invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

VOTO VALIDO: Si ricorda che, a norma della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 il voto è espresso correttamente qualora l'elettore:
1. voti per una lista provinciale tracciando, con la matita copiativa, un segno in una qualunque area del rettangolo che contiene il simbolo della lista nonché i nomi dei relativi candidati (articolo 8 comma 2 lettera a) l.r. 74/2004). In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essa collegato (articolo 14 comma 2 l.r. 25/2004);
2. voti per una lista provinciale tracciando, con la matita copiativa uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi dei candidati regionali e circoscrizionali posti nello stesso rettangolo (articolo 8 comma 2 lettera b) l.r. 74/2004). In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essa collegato (articolo 14 comma 2 l.r. 25/2004);
3. voti per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato alla carica di presidente della Giunta regionale (articolo 8 comma 3 lettera a) l.r. 74/2004);
4. voti per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno sia sul nome e cognome, sia sul simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 8 comma 3 lettera b) l.r. 74/2004);
5. esprima un voto disgiunto, tracciando un segno a favore di una lista e un segno a favore del candidato presidente anche se non collegato alla lista prescelta, secondo le modalità delle lettere precedenti (articolo 14 comma 1 l.r. 25/2004).
6. Sono inoltre da considerare voti validi a favore di un candidato presidente anche i voti espressi su una scheda in cui siano invece da considerare nulli ai voti alle liste: ad es., un caso in cui una scheda rechi un solo segno su un candidato e due o più segni su liste di partito, siano esse o meno collegate al quel candidato. In questi casi, è da considerarsi univoca la volontà dell'elettore di votare per un determinato candidato, mentre non possono essere attribuiti i voti alle liste.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni 2011: modalità per votare correttamente

IlPescara è in caricamento