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Caso arbitro Diana Di Meo vittima di revenge porn, la solidarietà dell'ex ministro della Giustizia Bonafede

Diventa di rilevanza nazionale il caso denunciato dalla giovane arbitro di Pescara che ha denunciato su Instagram come ci siano sui social alcuni suoi video privati

Il caso di Diana Di Meo, giovane arbitro di 22 anni di Pescara vittima di revenge porn dopo la diffusione in rete di alcuni suoi video privati, diventa nazionale.
Anche l'ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, deputato del Movimento 5 Stelle, esprime la sua solidarietà, come riferisce l'Adnkronos.

«Esprimo vicinanza, solidarietà e sostegno a Diana Di Meo, che ha trovato la determinazione, la forza e il coraggio di denunciare pubblicamente quello che le è accaduto. Chiunque contribuisce alla diffusione (anche solo nelle varie chat private) di video come quelli denunciati da Diana Di Meo si rende complice!», scrive su Facebook l'ex Guardasigilli Bonafede.

La Di Meo ha denunciato, anche con un post su Istagram, di essere vittima di revenge porn. A sua insaputa, infatti, alcuni suoi video riservati sono stati diffusi sui social. «Il "revenge porn" è un reato (inserito nel nostro ordinamento con la Legge "Codice Rosso") e viene punito anche "chi», cita Bonafede richiamando il testo di legge, «"avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento"».

Questo quanto prevede il codice penale all'articolo 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento".

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