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Pace fiscale, per le controversie tributarie ora si può chiedere l'agevolazione e avere un piano di pagamento predefinito

Approvato dal consiglio comunale il regolamento con cui si aderisce a quanto previsto dall'ultima legge di bilancio del governo: le domande per risolvere le liti pendenti vanno presentate entro il 30 giugno 2023, i dettagli

Il Comune di Pescara ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti per cui in caso sia in corso una “lite” su Icu, Imu, Tares, Tari e Tasi la si potrà definire facendo domanda entro il 30 giugno e ottenendo quindi un piano di pagamento agevolato. agevolata degli stessi. L'amministrazione e nello specifico l'assessorato al bilancio guidato da Eugenio Seccia ha dunque aderito aderito a quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 che in particolare all'articolo 1 (commi dal 186 al 204)che ha introdotto una serie di strumenti per snellire i contenziosi tributari in ogni grado di giudizio. Nel caso del Comune di Pescara oggetto della definizione agevolata sono quelli il cui ricorso introduttivo è stato notificato all'ente impositore (il Comune stesso o la società Adriatica risorse) entro il primo gennaio 2023.

“La norma – si legge nella relazione pubblicata sull'albo pretorio - prevede la possibilità di porre fine alle liti tributarie pendenti, previa istanza dell’interessato, e attraverso il pagamento di una determinata percentuale del valore della controversia proporzionale allo stato del contenzioso (primo grado, appello o cassazione) ed al suo esito favorevole o meno all’ente. Sono escluse da tale tipo di provvedimento le controversie sottratte alla giurisdizione tributaria, riguardanti quindi il canone unico patrimoniale e le sanzioni al codice della strada”.

Grazie al regolamento dunque si potrà avere un proprio piano predefinito di pagamenti che prevede la possibilità di pagare il 100 per cento del dovuto nell’ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il primo gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la corte di giustizia tributaria o nel caso in cui alla stessa data l'ultima pronuncia depositata non cautelare, sia favorevole al Comune impositore; il 90% del valore della controversia, nell’ipotesi di ricorso iscritto nel primo

grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della corte di cassazione; il 40% del valore della controversia, nell’ipotesi in cui alla data del primo gennaio 2023 l’ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al comune impositore; il 15% del valore della controversia, nell’ipotesi in cui alla data del primo gennaio 2023 l’ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore; il 5% del valore della controversia, nell’ipotesi di controversie pendenti innanzi la corte di cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi: il 100 per cento del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore; il 40 per cento del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l’ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado; il 15 per cento del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l’ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi: il 15 per cento del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell’ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il primo gennaio 2023; il 40 per cento del valore della controversia negli altri casi. In caso di soccombenza parziale è dovuto il 15 per cento del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40 per cento per la restante parte.

Se l’importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all’articolo 2 deve dunque essere presentata entro il 30 giugno 2023 e va redatta su modello predisposto da Adriatica Risorse S.p.A. e resa disponibile sul sito internet istituzionale della società in house (https://adriaticarisorse.it/) e su quello del Comune di Pescara (https://www.comune.pescara.it/), nel termine di dieci giorni dall’approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

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