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Sabato, 20 Aprile 2024
Montesilvano Montesilvano

Maiale vietnamita in giardino a Montesilvano, il Tar ha deciso: resta dov'è, è simile ad un cane ed è un sostegno psicologico

Si chiude il braccio di ferro tra l'amministrazione e la proprietaria: nessun rischio igienico-sanitario, sottolinea il tribunale amministrativo, che dichiara illegittima l'ordinanza del sindaco De Martinis e ricorda che l'animale è stato preso per la pet-therapy

Un braccio di ferro lungo quasi un anno, ma alla fine la sentenza del Tar di Pescara ha messo fine alla vicenda del maiale Monaldo, un maiale vietnamita di 43 chili che era diventato oggetto di un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente del sindaco Ottavio De Martinis che ne chiedeva l'allontanamento da casa per ragioni igienico-sanitarie. Una fine ipotetica che sarà tale se l'amministrazione decidesse di non rivolgersi al consiglio di Stato.

La sua presenza in un'abitazione privata, o meglio nel giardino della stessa, ha deciso il tribunale amministrativo con la sentenza 291 a firma del presidente Paolo Passoni, non solo l'animale non rappresenta “una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dell'igiene pubblica”, ma proprio quanto certificato dalla Asl per sostenere l'ordinanza, dimostra che “all’esito dei sopralluoghi effettuati non erano stati avvertiti odori molesti e che le condizioni igieniche erano buone, né erano stati rilevati liquami sversati sul suolo che al contrario venivano regolarmente asportati con segatura assorbente”, si legge nel dispositivo. Monaldo tra l'altro, certifica il Tribunale amministrativo, non pesava 100 chili, ragion per cui ci si era riferiti alla violazione dell'articolo 292 del regolamento di igiene e sanità, ma molto meno con lo stesso articolo ritenuto quindi inapplicabile in quanto fa riferimento all'igiene dell'abitato rurale e non urbano. Abitato in cui vive proprio il maialino vietnamita: un appartamento autonomo dotato di accesso autonomo e distinto con corte privata e non condominiale, ricorda la stessa sentenza. A tutto questo si aggiunge il fatto che, certifica il presidente del Tar, “la sua gestione non si discosta molto da quella di un cane” contestando al sindaco e la sua ordinanza il fatto che “il provvedimento non tiene conto che il maiale è a tutti gli effetti un animale da compagnia ed affezione” e che ha fatto il suo ingrasso in famiglia ad agosto 2019 “per effettuare una pet therapy in favore del figlio dei ricorrenti quale strumento assai efficace per curare problemi di comportamento o di relazione o per superare alcuni traumi” come certificato dallo psicologo che ha in cura il ragazzo e che dai documenti allegati dimostra il fatto che “l’adozione dell’animale è stata intrapresa onde consentire al ragazzo di assumere una responsabilità di cura e favorire una sua possibilità di espressione emotiva”, scrive ancora il presidente del Tar.

In regola anche la registrazione del maiale Monaldo che è dotato di microchip e registrato all'anagrafe canina “e come tale – si legge ancora nella sentenza - non può subire alcuna rimozione pena l’applicazione della disciplina e delle relative sanzioni sul maltrattamento degli animali (544 codice penale) che ricorre anche se solo l’animale viene messo in condizioni di soffrire (Cass. 03.12.2003 n.46291) quale essere 'senziente' capace di percepire dolore fisico e psichico”, aggiunge il giudice facendo riferimento alle sentenze della cassazione 46291 e 30177.

Una vittoria su tutti i fronti per gli avvocati Michele De Bonis che ha avanzato il ricorso al Tar e l'avvocato Patrizia Silvestri. "In ragione della peculiarità della questione trattata -  aggiunge la sentenza - ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio". Al sindaco si contesta di non aver “compiuto un'idonea istruturia che andava fatta ope legis”, ma anche il fatto che il provvedimento “si pone in contrasto con la dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso l’Unesco sede di Parigi, con la convenzione europea di Strasburgo del 13 novembre 1987, con le leggi n.281/1991 e 201/2010, nonché con la legge regionale n.47/2013, e con il regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali da compagnia”. Lunga e dettagliata la sentenza del Tar che, di fatto, dichiara “l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di istruttoria e dell'insufficienza e perplessità della motivazione relativamente ai presupposti di legge”.

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