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Sismabonus 110%: cos’è e come ottenerlo

Una misura per agevolare gli interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3

Tra i bonus potenziati al 110%, previsti nel decreto rilancio, c’è anche il sismabonus. Si tratta di una misura per agevolare gli interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3. Un tecnico abilitato dovrà asseverare l’efficacia dei lavori alla riduzione del rischio sismico (Dm 58/2017) e la congruità delle spese. Per beneficiarne serve il visto di conformità e il professionista che apporrà il visto verificherà anche l’asseverazione.

Gli interventi che rientrano nel sismabonus

La detrazione del 110% spetta, così come per l’ecobonus, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Gli interventi si possono effettuare su:

  • parti comuni di edificio;
  • singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni;
  • edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Sono ammessi i seguenti interventi:

  • interventi antisismici generici;
  • con riduzione di una o due classi di rischio sismico;
  • con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili;
  • fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi.

Per tali interventi, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata al 90%.

La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se effettuata congiuntamente a uno degli interventi da sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

Impianti fotovoltaici

La detrazione del 110%, in caso di interventi rientranti nel sismabonus, si applica anche per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a un tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica).

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non condivisa per l’autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Come ottenere il bonus sismico

È possibile ottenere il sismabonus attraverso tre modalità:

  • il beneficiario paga direttamente il fornitore e conserva la detrazione fiscale al 110% delle spese sostenute, da fruire nei successivi 5 anni;
  • il beneficiario paga direttamente il fornitore e trasforma la sua detrazione in credito di imposta da cedere a terzi, comprese banche e intermediari finanziari;
  • il beneficiario riceve dal fornitore uno sconto in fattura, rinunciando a usufruire direttamente della detrazione e il fornitore riceverà un compenso sotto forma di credito d’imposta pari al 110% del valore della fattura.

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