rotate-mobile
Attualità

Cade il vincolo della soprintendenza sullo stadio Adriatico-Cornacchia, sarà possibile avviare i progetti del Comune

La sentenza del Consiglio di Stato pubblicata mercoledì 8 marzo accoglie il ricorso presentato dal Comune di Pescara

Cade il vincolo imposto dalla soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio sullo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara.
Dunque adesso il Comune di Pescara, che ha presentato il ricorso, potrà dare seguito ai progetti pensati per lo storico impianto sportivo cittadino.

A dirlo è la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata ieri mercoledì 8 marzo, con la quale viene accolto il ricorso proposto dal Comune di Pescara che è proprietario dell'impianto.

Comune che adesso potrà attuare i progetti che ha pensato per lo stadio con l'arrivo dei fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per interventi da 1 milione e 600mila euro nell'ambito di programmi di rigenerazione urbana. 
Come si legge nella sentenza, il ministero aveva imposto il vincolo in quanto «lo stadio, è particolarmente rilevante "sotto il profilo storico in quanto ha rappresentato un elemento molto significativo della storia del Coni e dello sviluppo dello sporto in Italia". L’impianto è frutto dell’ingegno del noto urbanista, architetto Luigi Piccinato, e, considerata anche l’interessante innovazione del sostegno a cavalletti delle tribune, "ha rappresentato una testimonianza di particolare perizia nell’uso del cemento armato determinando al contempo un elemento di grande capacità espressiva in grado di concepire e realizzare una struttura spaziale capace di “farsi guardare”, di imporsi all’attenzione di fruitori per stimolarli all’osservazione. Il porre una serie di spazi complessi, tuttavia leggibili, che spingono chi ne fruisce, ad educarsi alla “ricercatezza” presupposto indispensabile allo sviluppo dello spirito critico, all’evolversi della capacità di giudizio. Il successivo ampliamento, che ne ha accresciuto la fruibilità, delle curve e della tribuna con l’innesto di un secondo anello, avvenuto nel 1977, che non altera, ma integra la struttura originale, costituisce un presupposto per il successivo utilizzo, anche per la manifestazione di inaugurazione, per la sedicesima edizione dei giochi del Mediterraneo del 2009. Sotto il profilo storico rappresenta un momento importante della storia del Coni e ha contribuito efficacemente alla diffusione dello sport e alla nascita del particolare legame tra la città di Pescara e le manifestazioni sportive di ogni genere con particolare riferimento all’atletica leggera tanto da determinare l’attuale denominazione “Giovanni Cornacchia” illustre rappresentante dell’atletica leggera italiana del secolo scorso"».

Poi si legge ancora: «L’esigenza di salvaguardia deriva "anche del fatto che noti casi di interventi di ristrutturazione hanno fortemente modificato o compromesso diverse strutture sportive rappresentative a livello internazionale dell’architettura e dell’ingegneria italiana del Novecento". Orbene, come correttamente rilevato dal Comune appellante, il giudice di prime cure non ha colto che il trascritto apparato motivazionale non rende adeguato conto del fatto che l’originaria struttura ha subito profonde trasformazioni, oltre che in conseguenza degli interventi del 1977, che già di per sé avevano apportato all’impianto considerevoli modifiche, anche a opera dei lavori eseguiti nel 2009, che hanno determinato, secondo quanto risulta dalle non smentite affermazioni dell’appellante: “la realizzazione di tre torri in vetro, acciaio e cemento; di un solaio di 1500 mq per uffici e palestre sotto la tribuna Adriatica; di nuovi seggiolini in tutto lo stadio; della nuova pista di atletica; di una copertura in legno lamellare che copre parzialmente la tribuna Maiella; di un tribuna vip da 242 posti e di una tribuna stampa da 100 postazioni; di nuovi spogliatoi; di una nuova separazione in vetro antisfondamento tra spalti e campo da gioco”. Il ministero avrebbe dovuto, dunque, puntualmente argomentare la ragioni per cui, nonostante le significative modificazioni sopra descritte, che accomunano la struttura vincolata ad altri importanti impianti sul territorio nazionale, la medesima struttura, nella sua attuale configurazione, fosse ancora idonea a testimoniare l’ingegno dell’architetto Piccinato, la storia del C.O.N.I. e dello sviluppo dello sport in Italia. Dalle esposte considerazioni discende l’illegittimità del decreto di vincolo per difetto di motivazione, fermo restando il potere dell’amministrazione di riprovvedere, sulla base di più adeguate argomentazioni, ad apprezzare la sussistenza dell’interesse storico-culturale, eventualmente anche imponendo sul bene vincoli parziali. L’appello va, pertanto, accolto».

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Cade il vincolo della soprintendenza sullo stadio Adriatico-Cornacchia, sarà possibile avviare i progetti del Comune

IlPescara è in caricamento