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Rigettato dal Tar il ricorso per la chiusura delle scuole dell'infanzia: "Misura necessaria per contenere i contagi"

Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato da alcuni genitori in merito all'ordinanza del sindaco Masci per la chiusura delle scuole dell'infanzia. Ecco le motivazioni del giudice

Il giudice amministrativo del Tar di Pescara ha rigettato il ricorso presentato da alcuni genitori in merito all'ordinanza numero 35 del 13 marzo, firmata dal sindaco Masci disponendo la chiusura delle scuole dell'infanzia a causa dell'aumento dei contagi nel capoluogo dovuto alla diffusione della variante inglese. Il ricorso chiedeva la sospensione dell'ordinanza.

L'ente comunale è stato rappresentato dall'avvocato Paola Di Marco. Il tribunale in sostanza ha ritenuto valide e fondate le motivazioni che hanno portato il sindaco ad emettere quel provvedimento, considerando il rischio che c'era di aggravare una situazione dei contagi già molto difficile in città e che avrebbe rischiato di aggravare il carico sulle strutture sanitarie che erano già allo stremo.

Nel pronunciamento del Tarr, che ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 aprile prossimo, viene inoltre specificata la mancanza, nel ricorso presentato, di elementi sufficienti a sostenere un difetto di competenza sindacale nell’adozione della stessa ordinanza. Questo in virtù del fatto che già l’art. 118 della Costituzione non nega poteri di rinforzo al sindaco per fronteggiare l’attuale emergenza, così come attribuiti allo stesso dall’art. 54 del Testo unico degli enti locali (Tuel) e, in via speciale, anche dall’art. 32 della Legge 833/78.

Nell'ordinanza del giudice si legge che l'autorità civica ha rimediato alla profonda criticità territoriale per la saturazione dell'ospedale Santo Spirito, con misure di contenimento straordinarie aggiungendo che:

le previsioni dello stesso Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, mirate a riconoscere ai soli Presidenti di Regione le iniziative di contenimento, non stabilisce nel contempo alcun divieto di potestà integrativa, nel contesto della pandemia da Covid,  da parte dei sindaci.

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