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Strada Pendolo: nessun terreno privato occupato e domani c'è l'inaugurazione

L'amministrazione commenta la sentenza pubblicata ieri dal collegio del tribunale civile di Pescara dopo la denuncia di un privato che parlava si travalicamento dei confini: per lui nessun risarcimento

Nessun risarcimento per il privato perché il Comune non ha mai occupato terreni non espropriati. E' quanto stabilito dalla sentenza pubblicata ieri dal collegio del tribunale civile di Pescara in merito alla Strada pendolo che sarà inaugurata domani. E' la stessa amministrazione a riferire della decisione parlando di una sentenza che “ristabilisce gli esatti contorni amministrativi e giuridici sulla questione dell’esproprio di un lotto di terreno interessato dal tracciato della strada-pendolo, il nuovo asse viario che proprio domani verrà inaugurato nel capoluogo adriatico”.

“Il pronunciamento afferma la sostanziale correttezza dell’intervento del Comune – si legge nella nota diffusa dall'amministrazione -, curato dai tecnici degli uffici di settore, che quindi, pur a fronte delle rivendicazioni evidentemente infondate del privato ricorrente, in alcun modo ha occupato una quota di terreno maggiore di quella già oggetto della procedura di esproprio e indennizzato a norma di legge. Nello specifico, il privato nel reclamo possessorio sosteneva che l’ente e l’impresa Cocciante, quest’ultima esecutrice dei lavori dei nuovi lotti e delle rotatorie rientranti nel progetto della Strada pendolo, avessero travalicato i limiti del frazionamento del fondo occupato e non rispettato il tracciato previsto dal Piano regolatore generale (Prg). Il provvedimento giudiziale quindi sconfessa notizie infondate fatte circolare ancor prima del pronunciamento del tribunale su questa vicenda, secondo le quali l’amministrazione doveva essere chiamata addirittura a risarcire danni che all’esito del reclamo si sono invece dimostrati insussistenti”.

Il collegio nel testo della sentenza, sottolinea ancora l'amministrazione, “precisa altresì, in linea con la decisione del consiglio di Stato prodotta in giudizio dal Comune, che 'ai sensi dell’art.62 delle norme tecniche di attuazione del Prg del Comune di Pescara è ammessa una leggera discordanza tra le risultanze del frazionamento e le previsione da Prg' senza che tale divergenza – conclude la nota -, in buona sostanza, comporti un’occupazione sine titulo; ergo, la giurisdizione è in capo al giudice amministrativo. Il ricorrente proprietario è stato oltretutto condannato a rifondere le spese legali liquidate in favore del Comune, rappresentato dal legale Marco De Flaviis dell’avvocatura comunale, sia in favore dell’impresa costruttrice”.

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