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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Gli spostamenti consentiti in zona arancione per la caccia, l'agricoltura e la pesca

Secondo l'ordinanza firmata dal governatore Marsilio si può andare anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione per coltivare e curare i terreni per uso agricolo (orti, vigneti, oliveti, frutteti...)

Gli spostamenti consentiti in zona arancione per la caccia, l'agricoltura e la pesca dal 13 dicembre. Secondo l'ordinanza firmata dal governatore Marsilio si può andare anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione per coltivare e curare i terreni per uso agricolo (orti, vigneti, oliveti, frutteti...). Permessa anche la raccolta delle olive, nonché il conferimento al frantoio e successiva spremitura. Bisogna munirsi di autodichiarazione.

L’attività di ricerca e raccolta dei tartufi, in quanto assimilabile ad attività lavorativa, è consentita anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il raccoglitore abbia sempre con sé:
a) tesserino di abilitazione alla raccolta dei tartufi in corso di validità;
b) copia dell’attestazione del versamento della tassa regionale dell’anno in corso;
c) se non è titolare di partita iva specifica (con codice Ateco 02.30.00 “raccolta di prodotti non legnosi del bosco”), copia dell’attestazione del versamento per sostituto d’imposta entro i 7.000 € del modello F24

La raccolta a titolo amatoriale dei tartufi, nonché quella di funghi, erbe e frutti spontanei, può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione.

Lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell’animale e quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività.

Consentito svolgere le attività di controllo e contenimento faunistico di cui alla Dgr n. 139/2019 relativa all'approvazione delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) in Abruzzo per il triennio 2018/2020; sono pertanto consentiti all’interno del territorio provinciale di competenza gli spostamenti degli addetti al controllo anche fuori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, anche oltre le ore 22.

Consentito lo svolgimento dell’attività venatoria, in quanto stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità:
- nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- nell’Atc di iscrizione;
- nelle Aziende Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- nei distretti/zone di intervento e nelle zone di caccia assegnati dagli Atc per il prelievo del cinghiale anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, nel rispetto del Regolamento Regionale per la gestione Faunistica-venatoria degli ungulati n. 1/2017;
- negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi

L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Abruzzo ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Abruzzo, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.

L’attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nella provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata nell’abitazione abituale. Relativamente all’attività di pesca professionale, in quanto attività lavorativa si precisa che sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio nazionale.

La vigilanza ittica e venatoria volontaria è consentita in quanto attività di pubblico interesse e può essere esercitata dagli agenti di polizia giudiziaria nominati dalle Province nell’ambito del territorio provinciale di propria pertinenza, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione.

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