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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Gli esercenti del centro cittadino presentano ricorso al Tar contro la limitazione dei tavolini all'esterno dei locali

A farlo sapere è l'avvocato Andrea Lucchi dello studio legale Di Pietro Lucchi che si è occupato di presentare il ricorso al tribunale amministrativo regionale per conto dei titolari dei locali della cosiddetta movida del centro di Pescara

Un ricorso al Tar contro la determina del Comune di Pescara del 2 novembre scorso con la quale il dirigente ha disposto la rettifica/revoca delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico già in vigore, rilasciate ai locali presenti nella zona della cosiddetta movida.
È quello che hanno presentato gli esercenti di piazza Muzii e delle vie limitrofe (via De Cesaris, via Cesare Battisti, via Piave, via Roma, via Mazzini).

Con l'atto del Comune viene ritenuto che il numero di posti tavola e la superficie esterna autorizzata e/o autorizzabile per la somministrazione non può superare il numero di posti tavola e la superficie di somministrazione all’interno dell’esercizio. 

Per questo motivo, fa sapere l'avvocato Lucchi «si è provveduto a depositare un ricorso al Tar Abruzzo-Sezione di Pescara contro la ridetta determina e le successive rettifiche/revoche, con il quale sono stati messi in luce i motivi di illegittimità dell’atto dirigenziale. Difatti, con la determina numero 41/2022, il Comune ha disposto, esclusivamente per i locali della zona di piazza Muzii e vie limitrofe, una “rettifica” delle autorizzazioni già rilasciate per le occupazioni di suolo pubblico, asseritamente giustificata da quanto previsto dall’articolo 134 d) del regolamento di igiene del Comune di Pescara (deliberazione del consiglio comunale numero 19 del 16 febbraio 2009), a mente del quale “per gli esercizi di ristorazione i posti tavola delle pertinenze esterne s’intendono sostitutivi del numero di posti previsti all’interno degli esercizi”, in essa espressamente richiamato».

Così prosegue il legale: «Si legge ancora nel provvedimento impugnato che “…di conseguenza il numero dei posti tavola delle pertinenze esterne non può superare l’analogo numero di posti previsti all’interno dell’esercizio”. Tuttavia, l’articolo 134 d) del regolamento di igiene viene interpretato erroneamente dal Comune (secondo un mero dato letterale) nonché in un senso completamente avulso dal contesto del regolamento di igiene comunale. In realtà, la determina stravolge totalmente il significato dell’articolo 134 d) del ridetto regolamento, che in realtà, vuole evitare che i posti a sedere nelle pertinenze esterne, sommandosi ai posti interni del locale, vadano a influire negativamente sui requisiti dimensionali richiesti ai proprietari degli esercizi di ristorazione, ponendo ulteriori oneri a loro carico. La determina, peraltro, è del tutto generica, non operando alcuna distinzione tra le varie tipologie di locali: quelli che offrono la vendita di sole bevande, i locali in cui è possibile anche la somministrazione semplificata di alimenti (aperitivi) e i ristoranti. Tale distinzione, invero ben presente all’interno del regolamento di igiene richiamato alle lettere a), b) e c) dell’art. 134, è fondamentale ai fini dell’applicazione del relativo capo d), in quanto tale disposizione limita espressamente il campo di applicazione ai soli “esercizi di ristorazione”, riferendosi alla categoria di cui alla lettera c) e ciò anche per quanto concerne il calcolo operato che prevede come “la superficie complessiva destinata alla somministrazione non deve essere inferiore a mq 1,00 per ciascun posto a tavola” e varrebbe dunque esclusivamente per gli esercizi di somministrazione con preparazione, ovvero i ristoranti».

Così concludono dallo studio legale nel motivare il ricorso al Tar: «In definitiva, la disposizione è stata erroneamente interpretata dal Comune, in quanto volta al solo calcolo dei requisiti dimensionali richiesti ai ristoranti e non a porre un limite generale dei posti a sedere esterni ai locali. Peraltro, pure a voler seguire il ragionamento del tutto erroneo seguito nella determina, l’ambito di applicazione della stessa sarebbe da circoscrivere unicamente agli esercizi di somministrazione con preparazione, ovvero i ristoranti e non anche ai locali che offrono unicamente sostanze alcoliche, né a quelli che somministrano preparazioni limitate (aperitivi), quali sono i ricorrenti. Pertanto, l’impugnata determina e tutti gli atti conseguenti e connessi si ritengono illegittimi in quanto viziati da eccesso di potere, violazione del principio del legittimo affidamento, ragionevolezza, correttezza e buona fede».

Avv. Andrea Lucchi

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