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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Prevenzioni incendi, c'è l'ordinanza: vietato fumare nelle aree a rischio

E' solo una delle tante cose che non si possono fare nelle zone dove la possibilità che divampino le fiamme è alta, così come in quelle immediatamente adiacenti, nel documento anche tutte le prescrizioni cui attenersi per scongiurare il pericolo

Non è solo vietato gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace, ma anche fumare quando ci si trova in un'area boschiva o immediatamente adiacente ad essa. E' solo una delle misure previste dall'ordinanza per la prevenzione del rischio incendio pubblicata oggi sull'albo pretorio del Comune di Pescara.

Un'ordinanza predisposta dalla polizia locale e la protezione civile che elenca i comportamenti vietati, ma anche le prescrizioni che enti, proprietari, locatari o gestori di terreni, aziende e attività devono seguire per limitare la possibilità che divampino incendi nelle zone dove ciò può accadere. Sarà in vigore dal 30 giugno al 30 settembre e prevede il divieto di compiere qualsiasi azione che possa causarli e quindi, in prossimità o all'interno delle aree verdi e boschive, di bruciare stoppie e residui vegetali agricoli e forestali, di accendere fuochi di ogni genere, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare i metalli, di usare motori, ad eccezioni di quelli utilizzati per i lavori forestali autorizzati, fornelli o inceneritori che possano creare innesti, di aprire o ripulire i viali con l'uso del fuoco, di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo, così come di accendere lanterne volanti, di fermare o sostare al di sopra della vegetazione coin i mezzi a motore caldo, di transitare o sostare con i propri mezzi su strade non asfaltate che si trovano dentro le arre boschive eccetto che se si tratti di mezzi di servizio per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, di non lasciare rifiuti vegetali e rifiuti in genere facilmente infiammabili vicino alle abitazioni e i fabbricati. Misure cui si aggiunge il divieto di fumo, quello di gettare cicche e persino quello di far brillare mine o usare esplosivi cosa.

Le prescrizioni

  • Gli enti di gestione di infrastrutture e servizi come la società di gestione delle ferrovie, l'Anas, la società di gestione di servizi idrici, la Provincia e i consorzi di bonifica, sono chiamati a coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Attività da cui sono esclusi i fondi che si trovano all'interno di aree protette, per i quali si rimanda alle specifiche azioni di tutela ambientali in capo agli enti gestori;
  • Per quanto concerne i proprietà di attività commerciali che si trovano dentro o nei pressi di zone ad alto rischio esplosivo come fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi o fabbriche d prodotti chimici o plastici, spetta loro predisporre tutti gli accorgimenti utili al fine di evitare incendi adottando, anche, lungo il perimetro delle eventuali aree a contatto con zone boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo, la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme vigenti;
  • Prescrizioni anche per i proprietari, gli affittuari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati ed incolti. Loro compito, a conclusione delle operazioni di coltivazione, è quello di occuparsi della pulizia e sfalcio, di provvedere alla realizzazione di fasce protettive o precese di larghezza tale da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
  • Per quanto riguarda i proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture di ogni tipo, di provvedere a tenere costantemente riservata una fascia protettiva di larghezza tale che un eventuale incendio, attraversando il fondo, non possa propagarsi alle aree circostanti o confinanti;
  • Regole anche per i proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali, esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
  • Quindi le aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti, siano esse pubbliche o private, cui si chiede di a attuare programmi di controllo e attività di sorveglianza delle aree aziendali, includendo ciò nei piani di gestione;
  • Per quanto riguarda i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

Le eccezioni

Per quanto riguarda i fuochi pirotecnici che, da ordinanza, sono vietati, sarà discrezione del sindaco autorizzarne l'utilizzo nella ree non a rischio di incendio boschivo con il divieto che, comunque, resta per le lanterne volanti che restano vietate. Autorizzazione che potrà essere concessa solo a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell’azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata. Sarà quindi la polizia locale, prima dell'avvio dell'attività, a verificare la presenza di quadre e mezzi utili ad evitare incendi. Attività per la quale si potrà avvalere dell'ausilio dei vigili del fuoco. Nel caos in cui i presidi dovessero risultare insufficienti o le condizioni meteorologiche, con ad esempio temperature eccessivamente elevate, il sindaco potrà revocare la decisione ed annullare l'evento.

Chi chiamare se si avvista un incendio

Fondamentale anche il contributo dei cittadini nell'attività di contrasto agli incendi. Chiunque ne veda uno può chiamare i vigli del fuoco al 115, il Soup della Regione Abruzzo all'800 860146, il soccorso pubblico al 113, i carabinieri al 112 o la polizia locale allo 085 37371

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti

numeri telefonici:

- 115 – VIGILI DEL FUOCO;

- 800.860.146 SOUP Regione Abruzzo;

- 113 Soccorso Pubblico;

- 112 Carabinieri;

- 08537371 Polizia Locale Pescara

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