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Martedì, 23 Aprile 2024
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Pratiche commerciali scorrette, Aca multata per 312 mila euro dall'autorità garante della concorrenza e del mercato

L'autorità ha agito contro l'azienda comprensoriale acquedottistica dopo il ricorso da parte di un utente

L'Aca è stata condannata dall'autorità garante della concorrenza e del mercato a pagare una multa da 312 mila euro  per pratiche commerciali scorrette.
Il provvedimento, contenuto nel bollettino numero 50 del 21 dicembre, riguarda l’attivazione automatica di una polizza assicurativa per la copertura del maggior costo subìto dal consumatore, in caso di perdite occulte di acqua nel tratto privato dell’impianto idrico, con l’addebito del relativo costo in fattura.

«Dalle segnalazioni inviate dal segnalante e da alcuni consumatori», si legge nel bollettino, «emergeva che Aca aveva attivato automaticamente una polizza assicurativa per perdite occulte, con addebito in fattura del relativo costo, senza aver reso alcuna informativa preventiva agli utenti, i quali potevano rinunciarvi solo mediante una richiesta in forma scritta. Inoltre, risultava che Aca aveva omesso di fornire un’adeguata informativa sull’attivazione della suddetta polizza, nonché sulle procedure e modalità di fruizione della copertura assicurativa. Infine, le segnalazioni evidenziavano il mancato riscontro alle richieste di recesso formulate dai consumatori e il mancato storno degli addebiti effettuati da Aca per il pagamento della polizza». 

«Nello specifico delle condotte segnalate», si legge ancora, «risultava che Aca aveva attivato automaticamente, mediante silenzio assenso, la copertura assicurativa relativa al rischio derivante dalle perdite occulte, in tal modo, impedendo all'utente di valutare la bontà della proposta assicurativa prima di aderire alla stessa. Peraltro, l’onere di recedere dalla stessa risultava attribuito all’utente mediante la formula c.d. dell’opt-out. Inoltre, dalle segnalazioni degli utenti emergeva che Aca non forniva riscontro alle istanze di rinuncia della polizza e alle conseguenti richieste di storno degli addebiti effettuati presentate dai consumatori». 

Dal procedimento risulta che:

  • l’attivazione automatica della polizza assicurativa, in violazione dell’articolo 65 del Codice del Consumo;
  • la fornitura di informazioni ambigue e surrettizie in merito all’attivazione della polizza, l’omissione delle relative informazioni sul sito, nonché le modalità poco trasparenti con le quali erano stati addebitati in bolletta gli oneri economici della polizza, in violazione dell’articolo 22 del Codice del Consumo;
  • la mancata risposta alle istanze dei consumatori che avevano richiesto di non attivare la polizza assicurativa e il mancato storno degli importi addebitati, in violazione dell’articolo 20 del Codice del Consumo;
  • l’adozione di una procedura di depenalizzazione che non prevedeva lo storno del maggior consumo idrico, in violazione dell’articolo 20 del Codice del Consumo. 

Quattro i punti della valutazione conclusiva che ha portato alla multa di 312 mila euro:

  • attivazione automatica della copertura assicurativa per le perdite occulte di acqua (100 mila euro);
  • la fornitura di informazioni ambigue e surrettizie in merito all’attivazione della polizza, l’omissione delle relative informazioni sul sito nonché le modalità poco trasparenti con le quali sono stati addebitati in bolletta gli oneri economici della polizza (64 mila);
  • la mancata risposta alle istanze dei consumatori che hanno richiesto di non attivare la polizza assicurativa e il mancato storno degli importi addebitati nonché il ritardo nella gestione delle richieste di indennizzo (100 mila euro);
  • la mancata adozione di adeguate e tempestive misure informative in caso di perdite occulte (48 mila euro).  

In conclusione «le pratiche commerciali in esame risultano in violazione degli articoli 65, 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contrarie a norme di legge e alla diligenza professionale nonché idonee, mediante le omissioni poste in essere e la frapposizione di ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali degli utenti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio offerto dal professionista (Aca, ndr)».

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