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Giovedì, 25 Aprile 2024
Attualità Colli / Via di Sotto, 58

Via di Sotto, ecco il modello del ricorso per contestare le multe elevate con l'autovelox

L'avvocato Massimiliano Baroni ci fornisce il modello di ricorso per chi volesse difendersi dalle migliaia di verbali elevati in seguito all'installazione dell'autovelox lungo via di Sotto

L'avvocato Massimiliano Baroni, specializzato in opposizioni alle sanzioni amministrative, ci fornisce il modello di ricorso per chi volesse difendersi dalle migliaia di verbali elevati in seguito all'installazione dell'autovelox lungo via di Sotto. "È importante sapere - scrive il legale - che il Prefetto avrà 360 giorni di tempo per comunicare il provvedimento (210 giorni di tempo per l'emissione e altri 150 giorni per la notificazione del provvedimento) e che, in caso di rigetto del ricorso, l'importo della multa raddoppierebbe, ferma restando la possibilità di impugnare il provvedimento del Prefetto dinanzi al giudice di pace, che avrà facoltà di confermare in toto il provvedimento del Prefetto, annullare il verbale oppure respingere il ricorso contenendo però l'importo della sanzione in quello originario (ovvero confermare la multa ma annullarne il raddoppiamento)".

PREFETTURA DI PESCARA RICORSO EX ART. 203 C.D.S.

La parte ricorrente ............................, C.F. …………………….., res.te e domiciliata in ..........................., domicilio presso il quale chiede di ricevere ogni comunicazione relativa al presente ricorso, PREMESSO CHE - in data ..................... il Comune di Pescara con verbale n. ............. elevava verbale di accertamento di violazione per la somma di € ................., oltre spese accessorie, in danno della parte ricorrente, proprietaria del mezzo targato ..............., per la pretesa violazione dell’art. ................... c.d.s. (doc. 1), motivando la sanzione con la seguente argomentazione: “circolava superando di Km/h ................... il limite massimo di velocità consentita”; - detto verbale veniva notificato alla parte ricorrente in data .................; ESPONE QUANTO SEGUE - l’accertamento della violazione è da ritenersi illegittimo per le seguenti motivazioni: 1) Insussistenza della infrazione In primo luogo si contesta la sussistenza stessa dell’infrazione poiché in quel giorno ed a quell’ora il mezzo descritto in premessa si trovava regolarmente parcheggiato nella autorimessa della abitazione della parte ricorrente per cui con molta probabilità si sarà trattato di errata rilevazione del numero di targa ovvero di erronea immissione dei dati nel sistema meccanizzato. Si chiede pertanto, ai sensi dell’art. 7 commi 7 e 10 del Decreto Legislativo n. 150/11, che venga prodotto il verbale di trascrizione della targa rilevata dalla documentazione fotografica e/o video elaborata dal sistema impiegato per l’accertamento. Si precisa che si necessita di tale documento al fine di poter dimostrare l’errore di rilevazione dei caratteri alfanumerici della targa di riconoscimento. 2) Conflitto di norme vigenti e conseguente applicazione della disposizione di cui all’art. 201 comma 1-quater del c.d.s. in virtù del criterio di specialità Le modifiche apportate all’art. 4 comma 1 del Decreto Legge 121/2002 dal Decreto Legge 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) così come convertito dalla Legge 120/2020, secondo le quali anche nei centri abitati è legittima la installazione di sistemi automatici di rilevazione della velocità a postazione fissa senza l’obbligo di contestazione immediata (previo decreto prefettizio autorizzativo della installazione del sistema di controllo a distanza) confliggono con la previsione di cui all’art. 201 comma 1-quater del c.d.s. secondo la quale l’installazione di detti strumenti di rilevazione della velocità a distanza è consentita soltanto fuori dai centri abitati. E’ quindi di tutta evidenza che la fattispecie che ci occupa è interessata da una antinomia e che per la regolazione della medesima bisogna ricorrere al principio risolutivo del conflitto di norme previsto dal nostro ordinamento giuridico, che nel caso di specie va ravvisato nel criterio di specialità (“lex specialis derogat generali”), in base al quale in caso di contrasto tra due disposizioni trova applicazione la norma o l’insieme di norme il cui contenuto è più specifico rispetto al caso concreto, a seguito di una operazione di comparazione. Ebbene, nel caso di specie, vertendosi in materia di una pretesa violazione di una norma del codice della strada, nella comparazione tra il Decreto Semplificazioni, che regolamenta decine di materie diverse (edilizia, sistema universitario, responsabilità erariale, amministrazione digitale, innovazione, ambiente) ed il Codice della Strada, Legge che disciplina in maniera specifica ed unica la materia della circolazione stradale, non può esservi ombra di dubbio che la lex specialis debba essere individuata nel codice della strada. Da quanto sopra esposto deriva che la fattispecie concreta è disciplinata dall’art. 201 comma 1-quater del c.d.s. e che pertanto, essendo incontrovertibile che il tratto di strada di Via di Sotto interessato dalla installazione del sistema elettronico di rilevazione della velocità si trova all’interno del centro abitato, in applicazione del principio stabilito dalla succitata norma l’installazione del sistema “Velocar Red&Speed” deve essere dichiarata illegittima giacchè consentita unicamente al di fuori dei centri abitati, ciò con conseguente illegittimità del verbale presupposto. 3) Violazione art. 200 C.d.S. e 383 Reg. di esecuzione ed attuazione. Il verbale opposto deve altresì essere dichiarato nullo in quanto gli accertatori non hanno attestato se l’accertamento della velocità fosse stato effettuato mediante dispositivo temporaneo o permanente, attestazione che la Suprema Corte ha dichiarato essere un requisito di legittimità del verbale (sentenza n. 5997 del 14.03.2014) in quanto finalizzata a porre il preteso trasgressore nella condizione di poter valutare l’operato dei verbalizzanti in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari, diversi a seconda, appunto, del tipo di apparecchiatura usata. Con il succitato arresto la Suprema Corte ha infatti sancito il seguente principio di diritto: “in dipendenza della evidenziata natura di requisito di legittimità del riferito obbligo in capo agli agenti verbalizzanti di riportare nel verbale le modalità dell’accertamento, sarebbe stato necessario, in funzione della conseguente legittimità della verbalizzazione delle inerenti operazioni, che gli accertatori avessero attestato, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell’art. 200 c.d.s. 1992, tale indispensabile modalità dell’accertamento e, quindi, anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l’assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell’accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari. Non essendo stata assolto idoneamente questo compito da parte della P.A. (gravando sulla stessa, peraltro, l’onere di provare la contestata circostanza circa la natura e la tipologia dell’autovelox utilizzato, siccome non risultante dal verbale di accertamento dell’infrazione: cfr. Cass. n. 680 del 2011, ord.), ne consegue che l’attività di verbalizzazione delle operazioni riguardanti l’accertamento eseguito non avrebbe potuto considerarsi, nella fattispecie, legittima, donde l’invalidità dell’impugnato verbale”. 4) Violazione dell’art. 6 bis del codice della strada per assenza sul luogo della presunta infrazione di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi attestanti la presenza dei controlli elettronici della velocità Il verbale opposto deve essere dichiarato nullo perché relativo ad una pretesa infrazione accertata in palese violazione dell’art. 6 bis del codice della strada che dispone che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”. Le modalità di rilevamento della pretesa infrazione vìolano altresì l’art. 4 comma 1 della Legge n. 168/02 del 01.08.2002 che recita: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.”. Parte ricorrente precisa di avere effettuato alcune verifiche in loco successivamente alla notifica del verbale opposto constatando così l’assenza di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi attestanti la presenza dei controlli elettronici della velocità, presupposto questo di validità della elevata sanzione. Tale assenza potrà eventualmente essere verificata ordinando alle competenti autorità l’esibizione, se esistenti, delle relative delibere che possano aver deciso simili installazioni (specificanti, ovviamente, l’indicazione delle progressive chilometriche) nonché dei verbali di installazione. Per quanto precede, atteso che nel caso di specie nessuna segnalazione della esistenza del dispositivo di controllo della velocità è stata effettuata, l’accertamento della infrazione e, conseguentemente, la sanzione elevata devono ritenersi illegittime. Quanto affermato da Questa Difesa altro non è che il recente ed univoco orientamento della Suprema Corte che ha sancito che “il disposto dell’art. 4 L. 168/02 secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere data informazione agli automobilisti è norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita ma inespressa ratio che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A., e la cui inosservanza determina la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge” (Cassazione Civile Sez. II sentenza n. 12833/07 del 31.05.2007) e che “è onere della amministrazione proprietaria della strada di preavvertire gli utenti, mediante idonea specifica segnalazione, della presenza delle apparecchiature di rilevazione elettronica della velocità ove intenda avvalersi dell’esonero dei propri agenti dall’obbligo di contestazione immediata” (Cassazione Civile Sez. II sentenza n. 292 del 10.01.2007). 5) Illegittimità del Decreto Prefettizio n. 67900 del 27/11/2020 Sia il Decreto Prefettizio n. 67900 del 27/11/2020 che l’iter endoprocedimentale che ha condotto alla sua emanazione risultano privi dei requisiti minimi di legittimità previsti dal Ministero dell’Interno con circolare n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009 secondo la quale il procedimento di individuazione dei tratti di strada sui quali è possibile il controllo finalizzato all’accertamento a distanza della violazione deve essere avviato dal Prefetto in seguito a richiesta formulata dall’organo di polizia stradale e può concludersi con la emanazione del provvedimento soltanto al completamento dei seguenti adempimenti: A) la localizzazione esatta del tratto di strada interessato; B) lo studio statistico della situazione infortunistica facendo riferimento ai sinistri che si sono verificati negli ultimi cinque anni nel tratto di strada interessato, o nelle immediate vicinanze dello stesso, con l’indicazione per ciascun sinistro delle presumibili cause e delle conseguenze alle persone o cose che ne sono derivate; C) la analisi del traffico riferita ad almeno una giornata lavorativa; D) la relazione conclusiva del responsabile dell’ufficio richiedente con la quale si illustrano le attività di polizia svolte sulla strada e le difficoltà riscontrate nella utilizzazione degli ordinari modelli operativi di controllo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità dei conducenti controllati e del personale operante; E) l’espressione di parere favorevole da parte dell’ente proprietario del tratto di strada interessato dal provvedimento prefettizio. Ebbene, dalla lettura del decreto appare palese che nessuno dei sopracitati adempimenti è stato posto in essere e la prova di ciò è rappresentata dal fatto che esso non reca alcuna indicazione relativa al tratto di strada oggetto della autorizzazione alla installazione del sistema di rilevamento a distanza, indicando genericamente la Via di Sotto, strada che risulta essere caratterizzata da una lunghezza pari a ben 2,4 km. Riguardo a tale omissione si osserva che la ragione per la quale il procedimento previsto dalla succitata Circolare prevede l’esatta localizzazione del tratto di strada interessato risiede nella circostanza che evidentemente deve trattarsi di un tratto rivelatosi di particolare pericolosità e pertanto nell’interesse superiore di prevenire, tramite l’installazione del sistema di controllo della velocità, il ripetersi di eventi accidentali dovuti alla velocità. Ne consegue che il Decreto autorizzativo deve necessariamente individuare con esattezza il tratto di strada oggetto della autorizzazione alla installazione, essendo di tutta evidenza che, laddove, come nel caso che ci occupa, tale indicazione non venga fornita, viene meno la precipua funzione alla quale deve rispondere, quella di prevenzione, residuando quindi, come unica altra funzione, quella di rimpinguare le casse dell’Ente destinatario dei proventi delle illegittime sanzioni comminate. Non si vede infatti come un tratto di strada della lunghezza di 2,4 km possa presentare le medesime caratteristiche di pericolosità per tutto il suo protrarsi. Discende da quanto precede che il Decreto del Prefetto di Pescara n. 67900 del 27/11/2020 appare illegittimo e va pertanto disapplicato e dichiarato privo di effetti nei confronti della parte ricorrente. Ciò in ragione di quanto disposto da Cassazione Civile, Sezioni Unite, che con sentenza n. 6627 del n. 29/04/2003 ha sancito il seguente principio di diritto: “Nel procedimento di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria deve riconoscersi al Giudice ordinario (munito di competenza giurisprudenziale a tutela del diritto soggettivo dell’opponente di non essere sottoposto al pagamento di somme all’infuori dei casi espressamente previsti) il potere di sindacare incidentalmente (ai fini della disapplicazione) gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto di quell’ordinanza. Né un tale sindacato può ritenersi precluso per la mancata previa impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, dell’atto presupposto, ove la relativa potenzialità lesiva si sia attualizzata solo con l’adozione dell’atto presupponente che chiude la sequenza procedimentale”. 6) Manifesta lesione dell’art. 43 c.d.s. e dell’art. 183 regolamento di attuazione del c.d.s. e di converso dei principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione Deprecabile infine, oltre che illegittima, è la condotta tenuta dalla Autorità Opposta in sede di rilevamento della pretesa infrazione, aver infatti installato la postazione di rilevamento della velocità su un tratto di strada nel quale, nonostante la tipologia di strada a scorrimento veloce, vigeva un limite di velocità pari a 30 km/h, configura una condotta in perfetta antitesi ai principi di correttezza amministrativa e di trasparenza, oltre che di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione. Si osserva a riguardo che l’onere probatorio in relazione alla correttezza del proprio operato grava tutto in capo all’organo accertatore. Tutto ciò premesso, RICORRE Alla S.V. Ill.ma affinché, per le motivazioni sopra spiegate, Voglia dichiarare nullo il verbale di accertamento di violazione descritto in premessa con conseguente annullamento della sanzione amministrativa opposta. Nel contempo CHIEDE la convocazione dal Prefetto per l’audizione sui fatti oggetto della presente opposizione. Si producono: 1. copia del verbale di accertamento di violazione descritto in premessa; Pescara, ................. (F.to ..........................)

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