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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Stop ai lavori della filovia: accolto dal Tribunale amministrativo il ricorso del Comitato strada parco bene comune

L'annuncio dell'avvocato Matteo Di Tonno che spiega come, nella sostanza, il ricorso sia stato accolto. Il Tar è chiaro: il nullaosta ministeriale è incompleto e con il cambio del mezzo andava fatta una nuova Valutazione di impatto ambientale cui ora è necessario procedere con il rischio di dover buttare giù tutto se il parere anche del Mit dovesse essere negativo

“Il Tribunale aministrativo regionale per l'Abruzzo sezione stacca di Pescara (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proprosto, lo accoglie nei termini e limiti indicati in motivazione. Condanna tutte le parti resitenti e controinteressate, in solido tra loro e in parti uguali al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi 6mila euro oltre contirbuto unificato e accessori come per legge”.

Questo quanto si legge in calce al dispositivo del Tar che in 51 pagine spiega l'accogliemento del ricorso presentato dal Comitato strada parco bene comune che di fatto,è l'ennesimo stop alla realizzazione della filovia. La decisione è stata presa il 14 ottobre dal presidente Paolo Passoni, la consigliera Renata Emma Ianigro e il consigliere estensore Massimiliano Balloriani. 

Nell'attesa di leggere tutto il documento l'avvocato Matteo Di Tonno anticipa a IlPescara che con la sentenza sarebbero state accolte le rivendicazioni del comitato riguardo sia l'impatto ambientale dell'opera che le lacune lamentate in termini di sicurezza: sia per la ciricolazione che per i pedoni. Di fatto, aggiunge, "è stato annullato il nullaosta del ministero e quindi è stato annullato il via libero" con il cantiere che si dovrà dunque fermare e anche l'ipotesi a quanto pare paventata nello stesso dispositivo che si dovrà demolire il già fatto. 

Contro la decisione si potrà ovviamente ricorrere al consiglio di Stato. Certo è che per chi si oppone all'opera oggi può cantare vittoria. 

LA SENTENZA DEL TAR

Si riparte dal "via", o meglio dalla Via, la valutazione di impatto ambientale con di fatto l'annullamento del nullaosta tecnico ministeriale che non “risulta adottato su tutto il sistema di progetto filoviario, ma solo sulla terza variante (quello oggi impugnato)”. Una cosa di cui il ministero dei trasporti “si sarebbe dovuto avvedere nel concedere il nulla osta del 2021, non essendo possibile concedere un nulla osta di sicurezza per la variante di un’opera senza averlo concesso in modo definitivo ed espresso per la parte già realizzata, che dunque in tale ipotesi sarebbe stata realizzata in violazione dell’articolo 3 comma 3 del dpr 753 del 1980, non potendo l’esecuzione essere autorizzata senza nulla osta di sicurezza completo e definitivo su tutto il progetto del 'sistema' e non solo su una parte di esso”. 

E' uno dei passaggi chiave della sentenza con cui il Tar ha accolto nella sostanza il ricorso presentato dal Comitato strada parco bene comune che al tribunale ha presentato oltre mille firme di chi all'opera si oppone configurando così l'interesse pubblico affinché lo stesso tribunale si pronunciasse. Tribunale che nel suo pronunciamento tiene anche conto dei cambiamenti che hanno interessato quello che era l'ex tracciato ferroviario negli anni. Parole con cui il Tar smentisce la relazione difensiva della Regione, si legge ancora, in cui “afferma che, giudicando sulla terza variante, in realtà il ministero delle infrastrutture avrebbe dato il nulla osta su tutta l’opera (peraltro in netto contrasto con quanto invece dichiarato dal Comune resistente nella propria prima memoria, palesandosi così anche un certo grado di disallineamento tra gli stessi enti coinvolti in ordine alla percezione e valutazione delle varie fasi del procedimento”.

“Nonostante i precedenti nulla osta fossero in realtà meri pareri preliminari essi hanno comunque riguardato un diverso mezzo, e ciò nonostante nel nulla osta impugnato, sulla terza variante, non si dedica alcuno spazio a un approfondimento specifico delle problematiche connesse al cambio del mezzo”, aggiunge il Tar sottolineando che proprio il cambio di mezzo sarebbe una discriminante importante in quanto “il progetto della terza variante sarebbe del tutto diverso poiché contemplante un mezzo non più su rotaie (sebbene magnetiche) né a guida semiautomatica e telecontrollata (il mezzo precedente aveva un sistema centralizzato di controllo e gestione della posizione di tutti i mezzi nel tragitto)”. Ricordando che “la fase progettuale si deve necessariamente chiudere prima del collaudo e dunque prima delle verifiche e prove per il nulla osta all’esercizio”, il Tar ribadisce che nel caso specifico “il nulla osta impugnato non si è concluso con un giudizio e una valutazione definitiva sul progetto, essendosi il ministero limitato a esaminare il progetto, rilevandone delle criticità e dettando delle prescrizioni generiche al punto da risultare soprassessorie, e comunque perplesse, per poi rinviare la ulteriore valutazione al diverso controllo in sede di esercizio. Appare quindi chiaro lo sviamento dalla funzione tipica o comunque il mancato corretto esercizio dei poteri previsti dalla legge”.

“Allo stato degli atti – così hanno sentenziato i giudici amministrativi – sono state del tutto trascurate n fase di nulla osta progettuale, e indebitamente rimesse solo a una verifica in fase di esercizio”, quella mai fatta sottolinea il Tar, diverse prescrizioni richieste dal comitato tecnico ovvero “valutare la necessità di verificare ed eventualmente riorganizzare la piattaforma stradale lungo il percorso promiscuo del filobus (cioè sul percorso ordinario aperto anche alle altre auto) affinché le corsie di marcia degli autoveicoli abbiano larghezza adeguata e conforme al codice della strada; valutare che le fasi semaforiche siano sufficienti per risolvere tutti i punti di conflitto con il filobus e per dare precedenza allo stesso; valutare l’installazione di dispositivi di dissuasione di marcia pedonale (arbusti o barriere non sormontabili) nei punti in cui non è stato possibile adeguare il marciapiede lato mare e quindi vi possono essere problemi di sicurezza per i pedoni specie nel caso di incrocio tra un pedone e una carrozzina” specificando sia che “ove tale interdizione del passaggio pendonale non fosse possibile, e non fosse pertanto garantita l’incolumità dei pedoni al passaggio in velocità del mezzo, dovrà essere concordata con l’amministrazione comunale e la polizia municipale una limitazione di velocità di percorrenza stradale, direzione Montesilvano”, sia che in presenza di accessi privati pedonali sulla strada dedicata al filobus “se sfociano su marciapiedi non idonei come nel caso di cui sopra si dovrà prevedere un attraversamento semaforico per i pedoni cosicché possano raggiungere il marciapiede opposto o abbandonare il percorso filoviario, o in alternativa si dovrà chiudere l’accesso privato”. “Per gli altri accessi privati si dovrà comunque interdire l’attraversamento della linea filoviaria prima del primo attraversamento utile e provvisto di semaforo, e in alternativa sarà sufficiente apporre quantomeno un cartello di divieto di attraversamento”, si legge ancora e “ove ci fossero passi carrabili che insistono direttamente sulla strada parco l’accesso a essi dovrà essere regolamentato con semaforo e il transito dovrà essere limitato alla tratta minima necessaria per instradarsi su strada ordinaria”.

“Appare dunque inequivocabile che il nulla osta non abbia ritenuto sufficienti le integrazioni progettuali della Regione per superare tutte le prescrizioni esposte dal Comitato tecnico, visto che (come del resto già previsto in calce alla relazione dello stesso Comitato tecnico permanente) si è confermata la decisione di rinviare il controllo su tali criticità solo in occasione del nulla osta all’esercizio” prosegue il Tar che prosegue sottolineando come appaia “evidente come si tratti di problemi del tutto centrali sulla sicurezza dell’opera e della sua interazione con il traffico veicolare sulla sede propria e sulla sede promiscua, nonché in merito alla sicurezza dei pedoni. Nonostante ciò, come rilevato, tali aspetti progettuali centrali sulla sicurezza non solo sono stati rimandati, con decisione soprassessoria nella sede deputata di analisi del progetto, alla valutazione ai fini della messa in esercizio, ma essi sono stati anche esposti in maniera dubitativa e perplessa” dato che, si specifica, “non si analizzano in concreto e nello specifico i punti critici in cui servirebbero gli attraversamenti e il conseguente numero, il conseguente numero di semafori necessari e la materiale compatibilità di essi con i tempi di percorrenza, il numero e gli specifici accessi privati, la possibilità tecnica e giuridica che ciascuno di essi sia interdetto, la distanza degli accessi carrabili dalle strade più vicine e quindi il tragitto che le auto private dovrebbero compiere instradandosi sul tracciato filoviario” e così via.

Ragioni già sufficienti ad accogliere il ricorso “anche perché – prosegue il dispositivo - la grave lacunosità della valutazione, che esse denotano, implica l’obbligo di una rinnovazione sostanzialmente complessiva e globale su tutti gli aspetti più critici dell’opera in termini di sicurezza”.

In sostanza il nullaosta ministeriale impugnato “avrebbe dovuto riesaminare comunque il progetto dell’opera nella sua interezza, ai fini della sicurezza, atteso che, come evidenziato, nel parere preliminare del 2007 essa viene qualificata come 'sistema Phileas', con ciò evidenziandosi che l’utilizzo di quel mezzo, ora sostituito, era un elemento caratterizzante il progetto”. Tutto senza dimenticare che “sul piano logico il nulla osta tecnico in materia di sicurezza non può riguardare solo il mezzo o solo le opere come monadi, ma deve necessariamente valutare anche, sul piano progettuale, la possibile interazione (correttamente indicata nei vari atti e pareri come 'sistema') tra il mezzo e le opere infrastrutturali; dunque cambiando il mezzo deve essere verificata in che modo potrebbe cambiare di conseguenza, in dettaglio, ai fini della sicurezza, la interazione del nuovo mezzo nel tracciato dedicato, in quello promiscuo, con i pedoni” e tutto ciò che in questo senso può essere rilevato.

Di fatto, questa la sostanza, con il variare del mezzo si sarebbe dovuto procedere anche ad una nuova Valutazione di impatto ambientale. “Nel caso di specie, peraltro, il progetto in esame, di cui alla cosiddetta terza variante, risulta essere una modifica tutt’altro che lieve dei parametri su cui si sono svolti i vari giudizi di valutazione ambientale che si sono conclusi con quello del 2014”. “Il mezzo ha dunque avuto un rilievo centrale, sia nella esigenza di effettuare le rilevanti modifiche infrastrutturali con la terza variante sia nelle precedenti analisi del comitato Via – prosegue il Tar -, e dunque la sua sostituzione impone una rivalutazione complessiva dell’opera sotto il profilo ambientale, che come osservato deve precedere il nulla osta di sicurezza, pena la dedotta illegittimità di quest’ultimo”.

“Tutte le considerazioni e controdeduzioni in merito, dunque, posso al più valere a rafforzare solo il rilievo secondo cui il nuovo mezzo, insieme alle modifiche di cui alla terza variante, hanno inciso in modo significativo sui parametri di valutazione ambientale, sebbene con effetti su cui le parti sono in disaccordo, e che pertanto devono essere riesaminati nel complesso dalla sola autorità preposta per legge a valutarli, cioè nel caso di specie il comitato Via”, ribadisce il tribunale amministrativo. Comitato che, si legge ancora “dovrà verificare non solo la variante in modo puntuale e dunque il nuovo mezzo utilizzato ma anche l’effetto cumulo con altri progetti precedenti e dunque di nuovo l’intera opera nel suo complesso e il suo impatto complessivo secondo i criteri di compatibilità ambientale previsti”. Il Tar di Pescara rileva quindi “una carenza di interesse del comitato ricorrente a impugnare l’atto negoziale integrativo di cui si è detto, con il quale è stato sostituito un membro dell’Ati aggiudicataria con un nuovo soggetto terzo e si è modificato il mezzo oggetto dell’aggiudicazione di gara”.

“In conclusione il ricorso appare fondato nei termini illustrati, con assorbimento di tutte le ulteriori censure e deduzioni, atteso che, per tutto quanto rilevato, dovranno pronunciarsi sul progetto complessivo il comitato Via e poi il Mit per il nulla osta di sicurezza, nel rispetto di quanto espresso nella presente sentenza”. In caso di parere negativo così come previsto dalla legge, ricorda infine il tribunale amministrativo si dovrà disporre “la demolizione delle opere già realizzate e il ripristino a cura e spese dei soggetti responsabili”.

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