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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Fase 2 Coronavirus dal 4 maggio, ecco quello che si potrà fare e cosa no

Nella mattinata odierna è stato pubblicato il Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) del 26 aprile che contiene norme e dettagli riguardanti la fase 2

L'Italia e gli italiani si preparano alla Fase 2 dell'emergenza Coronavirus dopo l’annuncio del premier Giuseppe Conte di ieri sera.
Nella mattinata odierna è stato pubblicato il Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) del 26 aprile che contiene norme e dettagli riguardanti la fase 2. 

Il decreto in questione sarà in vigore da lunedì 4 a domenica 17 maggio.

Con quest'ultimo decreto il Governo allenta le rigide misure in vigore dal 10 marzo, ma conferma diverse limitazioni, il distanziamento sociale e attenzione massima per evitare la diffusione del Covid 19. Nello specifico, di seguito cosa sarà permesso e cosa invece no da lunedì prossimo.

Cosa si può fare

  • Spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute
  • Si possono incontrare i congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie
  • Si può rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se si trova in un’altra regione
  • Si possono frequentare parchi, ville e giardini pubblici, rispettando il rigoroso divieto di assembramento e la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro: i sindaci possono disporre temporanee chiusure di alcune aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di quanto prescritto
  • Si può svolgere individualmente (i minori o le persone non autosufficienti con accompagnatore) attività sportiva o motoria, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di 1 metro per ogni altra attività
  • Riprendono le sessioni di allenamento di atleti professionisti e non professionisti (riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico italiano, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive federazioni), a porte chiuse e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale
  • Aperti i luoghi di culto, adottando misure che evitiamo assembramenti di persone e garantiscono la distanza di almeno 1 metro
  • Consentiti i funerali, con l’esclusiva partecipazione dei congiunti e fino a un massimo di 15 persone, con funzioni da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro
  • Consentita la ristorazione a domicilio e con asporto, con l’obbligo di rispettare le norme igienico-sanitarie e la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro
  • Garantiti servizi bancari, finanziari e assicurativi
  • Garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione alimentare, comprese le filiere che forniscono beni e servizi

Non si può fare

  • Non ci si può spostare, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in regioni diverse da quelle in cui ci si trova, tranne che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute
  • Non possono uscire di casa i soggetti sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria o risultati positivi al virus
  • Vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o privati: i sindaci possono disporre temporanee chiusure di alcune aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di quanto prescritto
  • Restano chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini
  • Non si può svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto
  • Sospesi eventi e competizioni sportive in luoghi pubblici o private
  • Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
  • Sospese manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli con la presenza di pubblico, compresi quelli a carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in luoghi pubblici o privati
  • Sospese le cerimonie civili e religiose
  • Chiusi musei e altri luoghi di cultura
  • Sospesi i servizi educativi per l’infanzia, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese università e istituzioni di alta formazione artistica e coreutica, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, oltre a corsi professionali e attività formative svolte da altri enti pubblici; ammessi i corsi di formazione specifica in medicina generale; i corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono proseguire in modalità non in presenza
  • Sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative
  • Sospesi viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate, uscite didattiche
  • Sospese le procedure concorsuali private
  • Sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di cristi costituite a livello regionale
  • Sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità
  • Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
  • Sospesi gli esami di idoneità da espletarsi alla motorizzazione civile
  • Gli accompagnatori dei pazienti non possono restare nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione del pronto soccorso
  • Limitato ai casi indicati dalla direzione sanitaria l’accesso a parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani
  • Sospese le attività commerciali al dettaglio, esclusa la vendita di generi alimentari e di prima necessità, edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai.
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione, esclusi mense e catering continuativo su base contrattuale
  • Vietato consumare prodotti acquistati per l’asporto all’interno o nelle vicinanze dei locali
  • Chiusi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati luna le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto; aperti quelli in ospedali e aeroporti
  • Sospese le attività inerenti servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti, ad eccezione di servizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse

Obblighi

  • I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria o febbre (temperatura maggiore di 37,5°) devono restare a casa, contattare il medico curante e limitare al massimo i contatti sociali
  • I dirigenti scolastici devono attivare modalità di didattica a distanza
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