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Concorso polizia municipale, il punto di vista dei vincitori dopo la sentenza del Tar

I vincitori del concorso indetto dal Comune di Pescara per 15 posti di Istruttore di Vigilanza non condividono la scelta del Tar

I vincitori e idonei del concorso del Comune di Pescara per 15 posti di Istruttore di Vigilanza puntualizzano alcuni argomenti allo scopo di far maggiore chiarezza su quanto avvenuto in riferimento alla sentenza del Tar dopo il ricorso presentato da 9 esclusi.
La vicenda trae origine dal concorso bandito nel 2018 dal Comune di Pescara insieme ad altri profili, che nel caso specifico prevedeva una prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale.

Questo quanto scrivono in una nota i vincitori e idonei al concorso allo scopo di fare chiarezza ed esprimere il loro punto di vista:

"La società Quanta, in attivo da molti anni a livello nazionale, è stata incaricata dal Comune di Pescara per la gestione logistico-operativa delle procedure concorsuali in atto in quel periodo, ed in particolare per i profili da: istruttore direttivo amministrativo, istruttore direttivo contabile, istruttore direttivo tecnico, istruttore direttivo socio-culturale, istruttore direttivo geologo, istruttore contabile, istruttore informatico, istruttore tecnico perito ed istruttore amministrativo. Tutte le prove selettive riguardanti le summenzionate procedure sono state esperite con le stesse modalità ed hanno avuto la loro naturale conclusione con la pubblicazione delle relative graduatorie definitive e, poco dopo, con l'assunzione dei vincitori e idonei. Nello specifico del concorso di Istruttore di Vigilanza è da rimarcare che nessuno dei ricorrenti ha contestato né durante lo svolgimento stesso delle prove né nei giorni immediatamente successivi l’utilizzo della procedura scelta dalla società sopraindicata, procedendo in tal senso solo successivamente, non avendo raggiunto la necessaria sufficienza ad entrambe le prove scritte, ed una volta pubblicate le graduatorie definitive. Inoltre, i ricorrenti che hanno richiesto ed ottenuto l’accesso agli atti della procedura concorsuale, compresi gli elaborati scritti di tutti i candidati, si sono ben guardati dal richiedere in sede processuale la rivalutazione dei propri compiti, con gli stessi criteri di valutazione, da parte di altra commissione appositamente nominata. Altra questione sollevata è la presunta “irregolare” composizione della commissione esaminatrice del presente concorso. Al riguardo si evidenzia che alcuna norma vieta al Comandante ed agli ufficiali appartenenti al Corpo di Polizia Locale dell’Amministrazione che ha bandito il concorso, rispettivamente, di presiedere e prendere parte alla commissione d’esame; anzi, di solito, è una cosa perfettamente normale che vi siano nelle commissioni rappresentanti dell'ente stesso. Ed infatti nel concorso per stagionali svoltosi nel 2018 la composizione della commissione era la medesima, in particolare il presidente era l’ex Comandante (così come nel concorso in questione) e nessuno ha sollevato contestazioni in merito. La Sentenza del Tar Abruzzo - Sezione di Pescara, da ultimo intervenuta e comunque non definitiva, non ha annullato il concorso ma, si cita testualmente: “annulla la procedura concorsuale a partire dallo svolgimento e dunque dall’esito delle prove scritte; fatta salva, cioè la prova preselettiva". E’ opportuno precisare che con il ricorso non è stato chiesto l’annullamento del concorso bensì l’annullamento delle prove scritte, sull’assunto della violazione della regola dell’anonimato in astratto in ragione della procedura utilizzata dalla Società Quanta, incaricata di gestire la selezione. E’ stato sufficiente, dunque, per i ricorrenti dimostrare il mero utilizzo di quella particolare procedura per ottenere l’annullamento delle prove scritte, non essendo stato necessario dover dimostrare in sede processuale né i soggetti beneficiati né le paventate agevolazioni. In merito a quest’ultimo punto è superfluo sottolineare che la mera circostanza di aver collaborato con l’Amministrazione a vario titolo, così come il caso di aver svolto lavoro stagionale (in precedenza da alcuni idonei e vincitori ma anche da ben 5 dei 9 ricorrenti, circostanza questa volutamente omessa), non è e né può essere considerato in alcun modo un presupposto di incompatibilità alla partecipazione ad un concorso bandito dalla medesima amministrazione. A riprova della correttezza nello svolgimento delle prove e della procedura in generale vi è la circostanza che molti vincitori e idonei non avevano svolto in precedenza alcuna attività lavorativa presso il Comune di Pescara. Alla luce, a nostro avviso, della evidente ingiustizia subita dai vincitori ed idonei, nonché della palese discriminazione subita dagli stessi avendo riguardo all’esito delle altre procedure concorsuali, non è affatto scontato dunque che il Consiglio di Stato confermi la Sentenza impugnata. I sottoscritti, infatti, pur non condividendo la decisione del Tar - che ad avviso dei medesimi ha condiviso delle errate tesi di parte e non ha fornito risposte a tutti i punti sollevati dai legali - pur essendo costretti a subire le conseguenze di una decisione che non riescono a spiegarsi, nutrono ancora fiducia nell’opera della magistratura e confidano in un ribaltamento della pronuncia in appello".

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