Buoni fruttiferi postali prescritti, donna di Pescara recupera 8 mila euro: la decisione dell'arbitro bancario finanziario
La donna si era recata in un ufficio postale nel mese di marzo del 2019 dopo aver ritrovato in casa 6 buoni postali con la dicitura “a termine”, ma senza altre indicazioni, del valore di euro 8 mila, acquistati coniuge defunto nell’anno 2001
Importante decisione dell'arbitro bancario finanziario in merito al caso di un'anziana donna di Pescara che aveva richiesto, dopo la scomparsa del marito, il rendimento di alcuni buoni fruttiferi postali prescritti.
La donna si era recata in un ufficio postale nel mese di marzo del 2019 dopo aver ritrovato in casa 6 buoni postali con la dicitura “a termine”, ma senza altre indicazioni, del valore di euro 8 mila, acquistati coniuge defunto nell’anno 2001.
Ma con sua grande sorpresa, l’addetto dell’ufficio postale le dice che i buoni in suo possesso appartenevano alla serie AA3 e che purtroppo erano da considerarsi prescritti in data 24 dicembre 2018 e quindi non avrebbe avuto diritto al rimborso degli stessi.
Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2001 disponeva che i buoni appartenenti alla serie AA3 della stessa tipologia in possesso della donna fossero liquidati in linea capitale e interessi alla fine del 7° anno successivo a quello dell’emissione. Quindi il buono emesso il 24 dicembre 2001, avrebbe cessato di essere fruttifero in data 24 dicembre 2008. Da tale data poi decorreva la prescrizione decennale per cui tale titolo sarebbe scaduto, senza più possibilità di riscossione, il 31 dicembre 2018.
La donna ha però deciso di rivolgersi a un avvocato e si è recata nello studio legale Campanelli, che da diversi anni tratta le problematiche relative ai buoni postali e, in persona dell’avvocato Antonello Campanelli, ha depositato un ricorso all’arbitro bancario finanziario evidenziando che i buoni in questione sebbene fosse acclarato che erano prescritti, dovevano essere rimborsati nel loro ammontare, in quanto la società Poste Italiane non aveva correttamente adempiuto agli obblighi informativi di sua competenza, togliendo al consumatore la certezza del suo investimento.
L’Abf, collegio di Roma, giovedì 17 settembre ha comunicato l’accoglimento del ricorso al legale ribadendo che sebbene prescritti, i buoni postali consegnati ai consumatori in assenza di ulteriori indicazioni che ne avrebbero potuto permettere la corretta individuazione delle loro caratteristiche, non consentivano ai sottoscrittori di comprendere appieno la tipologia di investimento effettuato rendendo nullo il negozio giuridico siglato tra il consumatore e Poste Italiane. Da qui l’accoglimento del ricorso che ha permesso all’anziana signora, di recuperare la somma investita di 8 mila euro, ormai considerata perduta.
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