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Giovedì, 25 Aprile 2024
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La banca dovrà risarcire, il mutuo era ingannevole: la decisione del tribunale

A segnalare la sentenza del tribunale di Pescara è l'associazione Sos Utenti Aps

«L'illegittimità di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri venduti da una banca di livello internazionale a un consumatore pescarese come un semplice e classico mutuo, mentre si trattava di un vero e proprio prodotto finanziario, da cui erano scaturite grosse perdite».
È quanto riconosciuto dal tribunale di Pescara con la sentenza numero 14 dello scorso 26 aprile.

A darne notizia, come riferisce Ansa Abruzzo, è la Sos Utenti Aps.

L'associazione sottolinea che il consumatore ha ottenuto l'annullamento degli interessi passivi applicati al mutuo. Come ricostruisce Sos Utenti Aps, «il cliente pescarese nel 2018 ha citato in giudizio la banca con cui aveva un rapporto di mutuo, per chiedere la restituzione di tutte le somme di denaro versate illegittimamente alla stessa, ai fini di un mutuo per l'acquisto della prima casa, che la banca aveva congeniato come mutuo indicizzato in valuta estera (franchi svizzeri), non comprensibile ad un consumatore medio, con un rilevante fattore di rischio finanziario, che non era stato oggetto di adeguata informativa verso il consumatore e con una entità degli importi richiesti al consumatore sempre più esorbitanti nel corso degli anni, man mano che il franco svizzero si rafforzava nei confronti dell'euro».

Il tribunale di Pescara ha accolto in prima istanza le richieste della difesa svolta dall'avvocato Emanuele Argento della Sos Utenti Aps, associazione fondata da Gennaro Baccile, per conto del consumatore, ritenendo «illegittimo il contratto di mutuo fatto firmare dalla Banca; veniva quindi accolto il ricorso in favore dell'utente». «Di particolare rilievo giuridico», secondo l'associazione, è la decisione del giudice pescarese Valeria Battista che ha condiviso i principi della Corte di Cassazione e le eccezioni formulate dalla difesa: «il contratto di mutuo, indicizzato in valuta estera in cui sia inserito un fattore di rischio non è un comune contratto di mutuo, ma un mutuo cui è abbinato un rilevante fattore di rischio finanziario, cosicché la clausola di rivalutazione al franco svizzero inserita in un contratto di mutuo in euro indicizzato alla moneta svizzera è nulla ove non sia stata oggetto di adeguata informativa e non sia redatta in modo chiaro e trasparente per il mutuatario consumatore».

Così commenta Baccile, fondatore e presidente onorario dell'associazione: «Si tratta di un provvedimento di onestà intellettuale e giuridica da parte del tribunale di Pescara, in questo caso, con l’auspicio che tali provvedimenti investano tante altre pronunce di merito e di legittimità, quando dietro presunti traffici illegittimi di influenze si continua a negare anche l’evidenza documentale delle promesse e delle pretese, anche queste illegittime, da parte delle banche».

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