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"L'autovelox di Bussi sul Tirino è approvato ma non omologato", multe annullate a un automobilista: la sentenza del giudice di pace

A riferire della decisione del giudice onorario di pace del tribunale di Pescara è l'avvocato Carlotta Ludovici che già in passato aveva assistito diversi automobilisti nei ricorsi contro le contravvenzioni ricevute

L'autovelox installato lungo la strada statale a Bussi sul Tirino è stato approvato dal ministero dei Trasporti e Infrastrutture ma non è stato omologato.
Dunque per la validità degli accertamenti effettuati a mezzo di questo tipo di autovelox è necessaria la debita omologazione.

A stabilirlo, come riferisce l'avvocato Carlotta Ludovici, è il giudice onorario di pace di Pescara che con la sentenza numero 1152 del 14 settembre 2021 ha stabilito ancora un volta che l'apparecchio di rilevamento della velocità deve essere debitamente omologato per poter essere legittimamente utilizzato, accogliendo così il ricorso proposto da un automobilista che aveva ricevuto più di una multa con l'autovelox di Bussi che prevedevano sia la decurtazione dei punti che la sanzione pecuniaria, tutte annullate.

La sentenza dello scorso settembre del Gop fa seguito alle altre centinaia di pronunce emesse sempre dal giudice di pace con riferimento ad altrettante multe elevate dal Comune di Bussi sul Tirino per le medesime presunte violazioni del codice della strada. Nello specifico, spiega la Ludovici, «il proprietario del mezzo "fotografato", tra gli altri motivi di ricorso, ha avanzato quello inerente la mancata omologazione del velox modello "Velocar Red & Speed Evo - R. Il Comune di Bussi, costituitosi in giudizio, si è difeso sostenendo che l'autovelox in questione è stato sottoposto ad approvazione dal parte del Mit, specificando che le procedure di approvazione e omologazione sono sostanzialmente simili e complementari. Ebbene, il giudice di pace pescarese ha ribadito che le due procedure, ossia quella dell'approvazione e quella dell'omologazione dell'autovelox, sono diverse e che solo all'articolo 142, comma 6, del Codice della strada è specificato che i dispositivi di rilevamento della velocità devono essere debitamente omologati».

Poi la Ludovici aggiunge: «Si legge ancora in sentenza che la procedura di omologazione è diversa da quella dell'approvazione, come precisato dall'articolo 192 regolamento attuativo Cds. Le due procedure non sono affatto equipollenti e non risultano avere la medesima finalità; quindi sono diverse e solo all'articolo 142, comma 6, del codice della strada è specificato che i dispositivi di rilevamento della velocità devono essere debitamente omologati. L'omologazione non è invece richiesta per rilevare le altre infrazioni del codice della strada tra le quali l'art. 146 del C.d.S». Difatti, è lo stesso articolo 192 del regolamento del codice della strada, che definisce in modo dettagliato, le due diverse procedure da seguire per ottenere l'omologazione e l'approvazione, così seguendo l'una, l'apparecchiatura sarà da considerarsi "omologata" e, seguendo l'altra, l'apparecchiatura sarà da considerarsi meramente "approvata", giungendo quindi a differenti provvedimenti conclusivi, facenti capo a due Ministeri diversi. L'articolo 142, comma 6, del codice della strada, norma cardine in materia, statuisce senza alcun equivoco, che le apparecchiature utilizzate per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità devono essere omologate e non semplicemente approvate; infatti, i due concetti e le procedure sono differenti, sicché l'una non si potrà utilizzare in luogo dell'altra».

«In buona sostanza», conclude l'avvocato Ludovici, «per il Gop di Pescara un autovelox non debitamente omologato non è attendibile nella rilevazione della velocità. Tale pronuncia si conforma alle centinaia di sentenze di accoglimento dei ricorsi presentati dagli utenti della strada avverso contravvenzioni elevate a mezzo dell'autovelox sito nel Comune di Bussi Sul Tirino emesse dai giudici di pace di Pescara, per lo più patrocinati dalla scrivente difesa, a mezzo delle quali i medesimi hanno statuito che l'infrazione non può sussistere in quanto l'apparecchio de quo non è stato sottoposto a procedura di omologazione, di talchè questo non è uno strumento attendibile nei rilevamenti della velocità dei veicoli».

Fonte: Autovelox: è necessaria l'omologazione https://www.studiocataldi.it/articoli/43161-autovelox-e-necessaria-l-omologazione.asp#ixzz7BWsgKgNS
(www.StudioCataldi.it)

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