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Giovedì, 25 Aprile 2024
Attualità Portanuova / Via della Fornace Bizzarri

Via della Fornace Bizzarri, vincono i cittadini: il Tar accoglie il ricorso e dice "no" all'asilo al posto del parco

I giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno accolto il ricorso presentato per conto dei residenti dagli avvocati Claudio e Matteo Di Tonno: "L'area è oggetto di una convenzione e va rispettata"

I residenti di via della Fornace Bizzarri sostenuti dagli avvocati Claudio e Matteo Di Tonno hanno vinto la loro battaglia davanti al Tribunale amministrativo regionale: niente asilo nel parco di quartiere.

Il Tar ha accolto il ricorso avanzato da 50 abitanti del quartiere e ora spetta al Comune, condannato dal tribunale a liquidare le spese di giudizio per totali 2mila euro oltre agli accessori di legge, decidere cosa fare e cioè se ricorrere al consiglio di Stato o trovare una nuova collocazione all'asilo magari in quell'area di via Celestino V di cui tanto si è dibattuto e su cui, spiega l'avvocato Matteo Di Tonno, “la strada resta aperta perché abbiamo depositato davanti al tribunale amministrativo atti come inizio di un'istruttoria per la costruzione proprio in via Celestino V. Un'istruttoria che a nostro avviso va portata a conclusione”. 

È il legale a sintetizzare con soddisfazione il perché dell'accoglimento del ricorso presentato. “La motivazione è quella su cui puntavamo maggiormente e cioè per il fatto che quel parco si trova lì sulla base di una convenzione urbanistica che non poteva e non può essere superata senza un'adeguata motivazione e loro nel progetto di costruzione dell'asilo non l'hanno neanche richiamata non motivando il perché intendessero superarla. Si tratta però di un contratto”.

Con la sentenza del giudice estensore Silvio Lomazzi e del presidente Paolo Passoni è stata quindi annullata la delibera del 15 novembre del 2022 con cui il Comune aveva approvato, nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) il progetto di fattibilità per quell'asilo indicato in via Celestino V, ma in realtà previsto, è stato anche quanto sostenuto dai legali che hanno perorato la causa per l'amministrazione, in via della Fornace Bizzarri con la strada adiacente citata come mero riferimento laddove nel progetto la zona in cui realmente lo si intendeva realizzare era chiaramente compresa. 

“Gli interessati – si legge nella sentenza del Tar – hanno sostenuto che in via della Fornza Bizzarri l'area di 2.110 metri quadrati occupata da un giardino pubblico attrezzato in attuazione del Pue (Piano urbanistico esecutivo)” e che “nell'atto impugnato non è fatto il minimo accenno” a questo aspetto. “Ne discende quindi – scrivono i giudici – che l'amministrazione con la delibera impugnata ha proceduto all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova costruzione dell'asilo nido in difetto di istruttoria, ovvero senza considerare che il terreno in questione era già stato oggetto di Pue in conformità al Prg (Piano regolatore generale), con relative previsioni per giunta già realizzate”. Tradotto che il parco di via della Fornace Bizzari era stato destinato con la convenzione urbanistica del 14 novembre 2022 a “sistemazione del verde attrezzato su area di interesse comune” e che questo “viene puntualmente confermato anche nelle relazioni tecniche depositate dall'amministrazione” il 26 gennaio 2023.

Respinte dunque al mittente e punto per punto le richieste di inammissibilità del ricorso presentate dall'amministrazione che al Tar, su sua richiesta, aveva dovuto presentare anche una documentazione aggiuntiva prima che si arrivasse alla discussione in aula. Nello specifico, si legge ancora nel dispositivo, “non risulta l’improcedibilità del ricorso, giacché le disposizioni contenute nelle Nta (le norme che specificano gli interventi previsti da un piano urbanistico generale o particolareggiato, precisando le indicazioni quantitative e qualitative di zona) del Prg possono assumere, se del caso, valenza lesiva solo allorché segue la fase alle stesse attuativa, con conseguente localizzazione in concreto di opere”; che “non è dato riscontrare nemmeno l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione dei ricorrenti, i quali hanno prodotto apposita documentazione relativa alla loro dimora e-o residenza in via della Fornace Bizzarri, strada di breve lunghezza, dunque nello stretto contesto ove l’amministrazione ha localizzato l’edificazione dell’opera, con potenziale pregiudizio per gli stessi, quindi come titolari della posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo soggettivo, di tipo oppositivo, assunta lesa” e che “non sussiste in ultimo neanche il vizio di inammissibilità per difetto di interesse, considerata la possibilità di ottenere un vantaggio effettivo e un’utilità concreta dall’annullamento della delibera impugnata, al fine di impedire la realizzazione dell’opera e dunque la rimozione del parco di cui beneficiano all’attualità”.

A non persuadere, si legge ancora, neanche quanto sostenuto dall'amministrazione in merito al fatto che la delibera rappresenterebbe il mero passaggio attuativo e necessitato della specifica destinazione di piano impressa all’area dal Prg come zona F3”. “Non condivisibile è in ultimo – conclude il Tar - l’assunto del soggetto pubblico circa il difetto di attualità dell’interesse, in relazione a quanto dedotto dai ricorrenti, dal momento che già con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica si stabilisce la localizzazione dell’opera in via della Fornace Bizzarri, in luogo dell’esistente area verde adibita a parco giochi, senza possibilità di tornare indietro sulla questione della sua collocazione spaziale, trattandosi dunque di atto idoneo a imprimere alla determinazione finale un indirizzo ineluttabile sul punto”.

“Siamo soddisfatti – ribadisce l'avvocato Di Tonno – perché come ho avuto modo di dire in udienza se vuoi superare un contratto devi spiegare perché e devi considerarne l'esistenza. Loro non lo hanno mai fatto dicendo che al contrario il parco lì era in contrasto con il piano regolatore. Così, hanno accertato i giudici, non è”.

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