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Pedonalizzazione Corso Vittorio, Blasioli: "Non si può fare senza Piano Traffico"

Il consigliere comunale Blasioli torna sulla questione della pedonalizzazione di Corso Vittorio Emanuele, sottolineando come il progetto non possa essere sviluppato in mancanza di un Piano Traffico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Sono 4 anni che mi sgolo con i miei colleghi nel richiedere un piano traffico per la città ma le nostre richieste sono cadute nel vuoto così come le nostre mozioni, tutte puntualmente approvate e poi lasciate cadere.

Nel cercare di comprendere perché l'Amministrazione fosse così restia a chiamare il progetto di Corso Vittorio Emanuele con il termine "riqualificazione" piuttosto che col termine "pedonalizzazione" mi sono imbattuto in una recentissima sentenza del  TAR Veneto n. 259 del 20 febbraio 2013 che riguarda il Comune di Venezia, una sentenza perfettamente calabile nella realtà pescarese. A Venezia è accaduto infatti che alcuni commercianti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune veneto ha promosso la ZTL ed hanno ottenuto una sentenza piena di accoglimento sul presupposto che l'istituzione di una ZTL o una nuova delimitazione della stessa non può essere disposta dal Comune se a monte manca un Piano urbano del Traffico che la disciplina.

I ricorrenti avevano interessi  commerciali, artigianali e professionali nell’area cittadina a traffico ridotto ed hanno rilevato che l’Ente municipale non è dotato di un piano traffico aggiornato nei termini indicati dall’art. 36 del codice della strada ( D.lgs 30 aprile 1992, n.285 e successive integrazioni e modificazioni). Il dettato normativo espresso nell’art. 36 cit. impone ai comune, con popolazione superiore ai trentamila abitanti (come nel caso del comune di Venezia) di adottare ed aggiornare, ogni due anni, un piano per il traffico urbano, le cui finalità sono espressamente e puntualmente indicate nel quarto comma del citato articolo 36 (miglioramento delle condizioni della circolazione, sicurezza stradale, riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, risparmio energetico ecc.).

Infatti, l’art. 36 D.lgs citato, assume, all’evidenza, una configurazione di norma generale, di ordito entro il quale sviluppare altri significativi interventi di contrasto al traffico urbano, anche di carattere estemporaneo, sperimentale e provvisorio.

Fondamentale quando il TAR asserisce: <<Diversamente opinando verrebbe avallata una duplice illegittimità dell’azione pubblica: da un lato si legittimerebbe la omissione dell’Ente comunale nell’adottare ed adeguare biennalmente il previsto ed obbligatorio piano del traffico; dall’altro verrebbero consentiti interventi parziali (a macchia di leopardo) che, in quanto tali, risulterebbero, chiaramente e logicamente, non adeguati e non funzionali allo scopo proprio per il difetto di una visione unitaria e generalizzata dell’intero territorio comunale … E’ di tutta evidenza, invece, che, nella presente materia, atomistici ed estemporanei interventi possono, compromettere più che agevolare la soluzione del problema della circolazione veicolare e dell’inquinamento>> che sembra averci tolto le parole di bocca.

E’ di tutta evidenza, ed ora viene confermato anche da questa importante sentenza che la necessità di governare e disciplinare il fenomeno della congestione del traffico richiede interventi organici, chiari e, possibilmente, condivisi dai cittadini che in tale area insistono, i quali possono evidentemente essere espressi proprio nel piano traffico che rappresenta una reale impianto programmatico ad ampio respiro.

Nel caso di specie emerge evidente che la parcellizzazione degli interventi di contrasto alla congestione del traffico cittadino, soffre per la mancanza di una visione organica unitaria del fenomeno, e contrasta con l’attenta interpretazione del citato articolo 36, nel senso che l’adozione di un prodromico piano generale è condizione essenziale ed indispensabile per la legittimità di ogni ulteriore intervento di limitazione della circolazione a carattere definitivo.

Ora il Comune di Pescara nelle prossime ore aprirà le buste della gara della pedonalizzazione di C.so Vittorio Emanuele, un'opera che prevede il restringimento della strada in misura tale da sopportare il solo passaggio dei mezzi pubblici e delle auto dei residenti. Quest'opera richiederà quindi il provvedimento istitutivo della ZTL che  potrà essere impugnato dai cittadini residenti, dai commercianti e finanche dai cittadini delle zone limitrofe che verranno dirottarsi tutto il traffico in zone già ampiamente intasate (parlo di via Ferrari, via Rigopiano e via del Circuito) e stando alla sentenza citata avrà ampie possibilità di essere accolta. Una volta effettuati i lavori che ammontano ad €. 1114.000,00 il Comune di Pescara avrà il danno economico per un esborso che non raggiungerà il suo fine e il danno del restringimento della strada senza diminuzione del traffico che invece intaserà ancora di più C.so Vittorio.

Voglio augurarmi che questo avvertimento, che do solo nel tentativo di evitare sperpero di denaro pubblico, serva a fermare questa procedura illegittima e dannosa e a farla precedere da studi, da una visione organica, dalla realizzazione di altre infrastrutture e soprattutto dalla condivisione dei cittadini, presupposti tutti che fanno parte del Piano Urbano del Traffico (PUT) altrimenti invieremo una segnalazione preventiva alla Corte dei Conti per spiegare come stanno le cose e per individuare i futuri responsabili del danno economico e mi farò portavoce del ricorso di un gruppo di residenti di via Del Circuito, via Ferrari e via Rigopiano stanchi di essere trattati come cittadini di serie B costretti ad ingoiarsi tutto il traffico cittadino.

Il Consigliere Comunale PD

Antonio BLASIOLI

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