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Marsilio firma l'ordinanza sui protocolli di sicurezza per la fase 2, ecco le regole per il mare

Tra questi anche quello tra i più attesi, il settore balneare che attendeva le regole da rispettare per l'apertura della stagione estiva

Firmata l'ordinanza numero 62 da parte del presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, con la quale vengono stabiliti i protocolli di sicurezza che devono rispettare i vari settori.
Tra questi anche quello tra i più attesi, il settore balneare che attendeva le regole da rispettare per l'apertura della stagione estiva.

«Tali protocolli», si legge nell'ordinanza, «concorrono, altresì, a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente». 

Tra gli altri settori più rilevanti troviamo quello dei bar e dei ristoranti. Per quanto riguarda l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia questo quanto previsto, tra l'altro, dal provvedimento:

  • per favorire un accesso contingentato la prenotazione, anche per fasce orarie, preferibilmente obbligatoria, può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, favorendo altresì un’agevole registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi; 
  • al fine di evitare code o assembramenti alle casse, sarà favorito l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione;
  • i percorsi di entrata e uscita dovrebbero, ove possibile, essere differenziati prevedendo chiara segnaletica nell’orientamento dell’utenza;
  • è fondamentale che gli accessi allo stabilimento avvengano in modo ordinato al fine di prevenire assembramenti;
  • iI clienti devono accedere all’interno della concessione, muniti di dispositivi di protezione individuale (ad esempio, le mascherine);
  • i concessionari per questioni legati al protocollo di sicurezza interno del complesso balneare e/o mitigare la diffidenza tra l’utenza, se ritenuto utile, potranno misurare la temperatura corporea dei clienti;
  • la regolamentazione degli accessi e degli spostamenti sulle spiagge e negli arenili deve essere predisposta e attuata anche attraverso percorsi dedicati, prevedendo ove necessario, la segnatura della distanza di un metro sulle parti comuni ed i camminamenti con maggior passaggio e afflusso di clienti;
  • la disposizione delle attrezzature all’interno dello stabilimento deve assicurare, in ogni circostanza, il distanziamento sociale di almeno un metro;
  • il personale addetto alla reception e all’accompagnamento dei clienti viene dotato di dispositivi di protezione che limitino il contatto con droplets e aerosol e inviterà i clienti in arrivo ad informarsi tramite il materiale esposto e ad osservare tutte le disposizioni indicate all’interno dello stabilimento per prevenire e controllare i rischi;
  • essendo preferibile evitare la circolazione di monete e banconote, si consiglia di incentivare i clienti all’utilizzo della moneta elettronica, possibilmente mediante card contactless o mediante pagamento anticipato con bonifico.

Inoltre, la distribuzione delle postazioni da assegnare ai bagnanti dovrà essere organizzata prevedendo:

  • la numerazione delle postazioni/ombrelloni e la registrazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili;
  • l’assegnazione degli ombrelloni e dell’attrezzatura a corredo dovrebbe privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa giornata;
  • l’individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e stazionamento/movimento sulla battigia;
  • l’accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare;
  • le zone dedicate ai servizi dovranno essere facilmente identificabili come anche le misure da seguire;
  • le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l’assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento;
  • aree delimitate per gli assistenti alla balneazione che garantiscano l’adeguato distanziamento. Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale nello stabilimento ed un minor rischio, occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di spiaggia che possano essere di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Nella ridefinizione del layout degli spazi, bisogna rispettare le seguenti distanze:
  • l’area complessivamente destinata ad ogni ombrellone non può comunque essere inferiore a 10 mq;
  • in caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque sempre garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle utilizzate per il posizionamento degli ombrelloni, in modo da rendere fruibili le aree interessate dagli ombreggi in coerenza con il distanziamento sociale;
  • le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (quali, ad esempio, sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere fornite in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1 metro;
  • sotto gli ombrelloni, od altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione);
  • i lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente a distanza di almeno 1,5 metri l’uno dall’altro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione). 

Infine l’attività di balneazione (specchio acqueo) deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite. Il personale abilitato quale “bagnino di salvataggio” deve essere impiegato esclusivamente per osservare lo specchio acqueo di competenza al fine di vigilare sulla salvaguardia della vita umana in mare dei bagnanti. Le ordinarie procedure di salvataggio devono essere adeguate con tecniche di intervento che tengano conto dell’emergenza Covid-19. E si deve garantire una pulizia periodica, almeno giornaliera, con i normali detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni. Inoltre, si deve procedere alla sanificazione con soluzione igienizzante adeguata, o comunque secondo le indicazioni del ministero della salute, delle attrezzature in dotazione quali sedie, sdraio e lettini, periodica e comunque ad ogni cambio di cliente.

Protocolli di Sicurezza #Abruzzosicura-2-2

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