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Sabato, 20 Aprile 2024
Politica

Chi rientra da fuori dovrà comunicarlo alla Regione e mascherina all'aperto per tutti senza distanziamento, nuova ordinanza

La propria presenza sul territorio regionale andrà segnalata per la presa in carico da parte del locale Servizio di Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica (Siesp)

Nuova ordinanza del presidente della giunta Marco Marsilio, la numero 54 che obbliga i corregionali che da domani, lunedì 4 maggio, rientreranno da fuori a comunicarlo alla Regione Abruzzo.
La propria presenza sul territorio regionale andrà segnalata per la presa in carico da parte del locale Servizio di Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica (Siesp).

La propria presenza dovrà essere segnalata in modalità telematica all’indirizzo: https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo o al numero verde regionale 800 595 459.

Inoltre tutte le persone provenienti da altra Regione sono obbligate, per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento:

  • al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al Siesp territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5;
  • al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell’uso della mascherina e dell’igiene delle mani per la prevenzione della trasmissione di Sars-Cov2, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio Regionale, come disposto dal Dpcm del 26 aprile 2020, articolo 3, comma 2 nonchè negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti al predetto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
  • che tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) siano tenute - per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento - a indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-Cov2 nella Regione Abruzzo, si applicano inoltre le seguenti misure specifiche:

  • l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
  • i mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:
  • obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;
  • definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;
  • individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l’attuazione delle misure nazionali e regionali legate all’emergenza Covid-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
  • limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall’area stessa; v. l’accesso all’area di mercato e l’uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;
  • rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
  • distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
  • presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita.

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