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Sabato, 20 Aprile 2024
Politica Riviera Sud

Ex Cofa, l'attacco del PD: "Mistificazioni"

Pubblichiamo il comunicato del gruppo consiliare PD riguardante l'ultima seduta del consiglio comunale sul Pp2 ed Ex Cofa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Basta mistificazioni e bugie.

Esattamente 20 giorni fa uscivamo sulla stampa con un comunicato che aveva questo identico titolo ed
incipit con la finalità di comprendere cosa realmente si celasse dietro questo accordo di programma così
straordinariamente atteso per lo sviluppo di quella area su cui sono riposte grandi prospettive di crescita
della Città.

Il tempo è trascorso ma nessuna risposta è venuta in soccorso dei consiglieri comunali, di maggioranza
ed opposizione, e della stessa cittadinanza pescarese.

Invece, in queste ore abbiamo appreso, direttamente dall’amministrazione comunale e dalla stessa
Camera di Commercio della assoluta mancanza di un progetto su quelle aree e la notizia viene
data come se si trattasse della cosa più insignificante e banale di questo mondo e come se le leggi,
le normative ed il diritto di una comunità di conoscere come viene utilizzato il proprio territorio
sia un fatto assolutamente marginale.

Il fatto che venga utilizzata una procedura giuridica impropria e quindi illegittima riguardante l’istituto
dell’accordo di programma viene valutato, dai soggetti interessati all’accordo, con superficialità e con
un certo fastidio come se il rispetto delle leggi sia un orpello di cui fare ameno.

Eppure, l’istituto dell’accordo di programma tra enti pubblici è disciplinato in
maniera inequivocabile dalla legge regionale n. 18 del 12.04.1983 s.m.i. che all’art. 8-
ter così recita:

Art. 8-ter

Contenuti dell'accordo di programma.

1. L'accordo di programma deve prevedere:

a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi
funzionali con |'indicazione dei tempi relativi;

b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;

c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;

d) le modalità di attuazione;

e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità dell'attuazione e le eventuali
garanzie;

f) le sanzioni per gli inadempimenti;

g) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere
nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale;

h) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati ai sensi dell'art. 8-bis, comma 8, lett. f);

i) le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo che compete al Comitato di cui al comma 5
dell'art. 8-bis della presente legge, eventualmente munito di poteri sostitutivi.

2. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui all'art. 8-bis che
abbiano partecipato all'accordo medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed
é approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o per sua delega dall'assessore
competente per materia, dal Presidente della provincia o dal Sindaco.

3. II decreto di approvazione dell'accordo di programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le
opere in esso previste e determina l'eventuale e conseguente variazione degli strumenti urbanistici,
qualora sia emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della Giunta
provinciale.

4. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici comunali l'accordo dev'essere
ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di notifica. In questo caso, si applica
quanto previsto al comma 3 solo dopo la ratifica del Consiglio comunale.

…omissis….

Invece, in luogo di questa procedura i soggetti partecipanti all’accordo hanno
ritenuto di modificare le previsioni del Piano Regolatore richiamandosi
surrettiziamente all’accordo di programma ma disciplinando i propri intenti con
l’art. 26 della stessa l.r. 18/83 che riguarda un altro istituto urbanistico e cioè “il
comparto”.

Una procedura inammissibile quanto strana nei suoi presupposti che non trovava chiarimento da
parte dell’amministrazione comunale nel corso delle riunioni di Commissione Consiliare tenutesi
sull’argomento.

Oggi, un approfondimento ulteriore del perché di tale misteriosa ed illegittima procedura ha
trovato, una parziale risposta dalla lettura congiunta con altro testo normativo: la legge regionale
n. 49 del 15.10.2012 “la c.d. norma di recepimento del Decreto Sviluppo”.

Infatti tale normativa prevede che all’interno dei piani di cui all’art. 26 della l.r. 18/1983, quello
richiamato illegittimamente dall’accordo di programma, si applicano le premialità volumetriche
fino al massimo del 35% della superficie lorda esistente al momento dell’entrata in vigore della
l.r. 49 del 15.10.2012.

In buona sostanza e considerato che all’interno dell’area ex COFA insistono costruzioni di tipo
non residenziale che occupano una superficie di circa 7.500 metri quadrati è facile immaginare
che una eventuale premialità si aggirerebbe nell’ordine di ulteriori 2.000/2.500 metri quadrati
oltre quelli previsti dal Piano regolatore Generale.

Una eventualità dalle conseguenze disastrose per quell’area che, invece di prevedere spazi liberi
e contenere le volumetrie per quelle destinazioni essenziali ed innovative sul piano dello sviluppo
economico-sociale, verrebbe colpita da una innaturale, illogica ed inattesa concentrazione di volumi
edilizi che non rispondono alle esigenze ed alle prospettive attese.

Oggi suonano come un insulto le parole che l’amministrazione Mascia e la stessa Camera di Commercio
hanno indirizzato nei confronti di quei consiglieri e quei cittadini che chiedevano chiarezza nella
procedura secondo i canoni previsti dalla legge per conoscere quali funzioni venivano previste in
quell’area ed a quali valori queste rispondevano.

Il trincerarsi dietro le vacue parole e dichiarazioni del tipo: “secondo i parametri previsti dal PRG”,
non potevano ritenersi sufficienti per la garanzia di una pianificazione unitaria di tutto quell’ambito
urbanistico ed oggi, dopo l’acclarata potenzialità di una premialità aggiuntiva, così come esplicitamente

previsto dalla legge regionale 49/2012, confermano le legittime ed opportune perplessità avanzate dalla
Città di Prescara nei confronti di quell’accordo di programma.

Ora non rimane che attendersi un gesto di responsabilità da parte dei soggetti pubblici che hanno dato
avvio a questo incredibile accordo proponendone l’immediato ritiro.

Adesso si misura la reale volontà di questi soggetti pubblici a sostenere lo sviluppo di quell’area
riproponendo un accordo senza incrementi volumetrici ma con una chiara esposizione, quant’anche non
di dettaglio, di una visione di sviluppo vera di quell’area.

Qualsiasi altra scelta diversa da quella sopra prospettata non potrà che leggersi come una conferma dei
dubbi e delle perplessità che in quell’accordo si manifestavano e le sterili accuse della maggioranza
di irresponsabilità per la mancata ratifica di quel pastrocchio evidenziano lo stato confusionale di una
amministrazione che considera inammissibile una dilazione di qualche settimana dopo che quelle aree
sono state lasciate in quello stato di degrado per decenni.

Peraltro, le posizioni oltranziste che provengono dalla maggioranza sulla necessità di fare in fretta
giungono paradossalmente proprio da quei consiglieri che più hanno dimostrato completa ignoranza
delle norme, della procedura e del contenuto di quell’accordo e pretendono di dare lezioni di moralità e
responsabilità o richiamando gli esiti dell’ultima tornata elettorale. (sic.)

Per il Gruppo del PD
Il CG Moreno Di Pietrantonio
Il VCG Enzo Del vecchio

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