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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Politica

Comune di Pescara, incarichi: esposto alle Autorità di Del Vecchio e Di Nisio

I consiglieri d'opposizione Di Nisio e Del Vecchio hanno fatto sapere di aver inoltrato un esposto alle Autorità competenti in merito alla questione degli incarichi di collaborazione esterna del Comune

I consiglieri d'opposizione Di Nisio e Del Vecchio hanno fatto sapere di aver inoltrato un esposto alle Autorità competenti in merito alla questione degli incarichi di collaborazione esterna del Comune.

"Il preludio dell’Assessore Antonelli, con comunicato del 26.01.2012, non faceva ben sperare sull’esito della interrogazione urgente sugli incarichi di collaborazione esterna (ex art. 110 c. 6 D.Lgs 267/2000), e le conferme sono puntualmente arrivate con la nota n. 58 del 30.01.2012 a firma del Sindaco Mascia.
Ancora una volta si gioca a creare confusione e con questa ad evitare di dare le risposte alle domande dettagliatamente e specificatamente poste.

Partendo da una sentenza del Tribunale di Pescara che ha condannato un Sindaco per “… non aver espletato alcuna procedura di evidenza pubblica, come previsto dai vigenti regolamenti municipali” nel conferimento di una funzione e che, a nostro avviso, risulta speculare agli attuali conferimenti di incarichi nel Comune di Pescara, il Sindaco Mascia nella Sua risposta ha ritenuto essersi fatta confusione tra incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne sorvolando, invece, sull’evidenza che le procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali riguardano entrambe le casistiche.

Ma, partendo dal finale della risposta, risulta agevole ed illuminate comprendere che anche il Sindaco Mascia non può non ritenere non essersi violata la norma regolamentare approvata con la delibera di G.C. n. 589 del 27.05.2008 che prevedeva una comparazione dei curricula, quando afferma che questa non esiste più in quanto quel Regolamento è stato modificato già tre volte.

Peccato che il Sindaco dimentichi di dire che quella parte del Regolamento non esiste più in quanto modificata con la deliberazione di G.C. n. 965 del 28.10.2009 e cioè dopo che sono stati conferiti incarichi di collaborazione all’Avv. Grossi in data 03.07.2009 ed alla società LIDEA in data 31.07.2009 e senza procedere all’evidenza pubblica ed alla comparazione dei curricula.
Peccato che il Sindaco non risponda alla domanda sulla legittimità di questa modifica nonostante la legislazione nazionale sia rimasta immutata e che la stessa preveda espressamente che per le collaborazioni art. 110 c.6 D.Lgs 267/2000 sia obbligatorio procedere all’evidenza pubblica ed alla comparazione del curricula.
Ma l’aspetto più grottesco è un altro e cioè che con delibera di Giunta Comunale n. 1038 del 16.10.2008, la passata amministrazione, proprio per rispondere ai cambiamenti normativi nazionali sulla tematica in discussione, approvava il seguente documento:

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA REDATTO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS N. 165/2001, E
S.M.I., E DELL'ART. 110, COMMA 6 DEL D.LGS N. 267/2000 che all’art. 16 - Conferimento di incarichi di alta professionalità da parte del sindaco -
prevede:
1. Il sindaco può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati di particolare rilievo, complessità ovvero di alta amministrazione.
2. Il ricorso a tali incarichi può essere effettuato per attività specifiche, aventi natura di consulenze, studi, analisi, progetti, piani, pareri e, in genere, attività di supporto da svolgersi a favore degli organi di governo dell’ente, che presentino il necessario carattere della temporaneità e siano compatibili con gli obiettivi che l’amministrazione si propone con la costituzione di tali rapporti.
3. L’affidamento degli incarichi previsti dal presente articolo ha carattere fiduciario ed è operato con provvedimento motivato del sindaco che individua la parte contraente previa pubblicazione di apposito avviso pubblico. Ai fini della individuazione il sindaco potrà operare valutazioni comparative basate sull’apprezzamento di curriculum professionali, ovvero di valutazioni di idoneità all’assolvimento dell’incarico da conferirsi, fondate su altri elementi di considerazione, ferma restando la necessità della motivazione dell’atto
di individuazione.
4. Agli incarichi previsti dall’articolo corrente si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.
Questo Regolamento è tutt’ora in vigore e mai modificato o abrogato.

Ma la disinformazione del Sindaco Mascia non finisce qui:
1. in merito all’incarico affidato all’arch. Colletti sostiene il Sindaco che non trattasi di consulenza ma di un incarico di progettazione ai sensi del Codice dei Contratti (D.Lgs 163/2006); risposta puerile e priva di coerenza con la domanda posta che verteva espressamente
l’incarico di collaborazione esterna – ex art. 110 c. 6 - attribuito con provvedimenti sindacali nn. 1837/DG del 04.11.2009 e 2584/DG del 02.11.2010 per complessivi 14 mesi e per un corrispettivo complessivo di €. 39.200,00;
2. per l’incarico all’Avv. Grossi il Sindaco sostiene si trattarsi di un 110 c. 6 TUEL ma “addirittura a carattere gratuito per stessa certificazione dell’incaricato”; manca la risposta sulla procedura che si sarebbe dovuta tenere per effetto dei Regolamenti vigenti allora ed oggi ma, soprattutto, si tenta di far passare questo incarico dai caratteri filantropici dimenticando che con il provvedimento sindacale n. 1126/DG del 03.07.2009 fu
attribuito (e corrisposto) all’avv. Grossi un compenso di €. 17.280,00 per un periodo di sei mesi;
3. per l’incarico al Dr. Console il Sindaco sostiene trattarsi di un incarico di staff (aggiungiamo noi ex art. 90 D.Lgs 267/2000) di tipo fiduciario
anche qui non si chiarisce perché il professionista abbia sottoscritto un contratto ai sensi degli articoli 2222-2238 del codice civile dietro presentazione di fattura quando l’art. 90 D.Lgs 267/ 2000 precisa che “Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
4. in generale, poi, il Sindaco sostiene che: “gli incarichi affidati in base all’art. 110 6° comma del TUEL non sono tutti uguali tra loro”
qui non si comprende dove il Sindaco voglia andare a parare considerato che la norma legislativa testualmente prevede che Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità e che, quindi, le
procedure da tenersi per la individuazione delle professionalità da incaricarsi per consulenze, studi, analisi, progetti, piani, pareri – come previsto nel regolamento - sono identiche per ognuna di loro.

Per quanto sopra richiamato ed evidenziato e soprattutto per il comportamento poco riguardo nei confronti dei cittadini che sono stati defraudati di preziose risorse finanziarie per finalità di cui non è stata accertata la effettiva esigenza abbiamo ritenuto di interessare gli organi giudiziari competenti.

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