Trattativa interrotta fra i balneatori Fiba e Sib ed il ministro Fitto in merito alla questione delle concessioni demaniali.
Due giorni fa, infatti, c'è stato l'incontro convocato con urgenza dal Ministro, al quale hanno partecipato anche le due associazioni di categoria che rappresentano il 95% degli esercenti del settore.
"L'incontro convocato in maniera inusuale e con urgenza dal ministro Fitto con le associazioni delle imprese balneari aveva un solo scopo: far firmare un documento modificato che metteva la parola fine sulla questione del demanio marittimo" sottolinea La Torre, presidente regionale Fiba, parlando di alcuni articoli peggiorativi per la categoria che hanno fatto saltare la trattativa.
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"Il documento presentato dal Ministro non prendeva in considerazione i punti proposti da Fiba-Confesercenti e Sib-Confcommercio come indispensabili. Si vuole mettere la parola fine all'esperienza delle concessioni balneari a conduzione familiare, aprendo il settore balneare alle grandi industrie straniere" prosegue La Torre, parlando di 700 imprese a rischio in Abruzzo.
è stata adottata ed entrata in vigore il 27 dicembre 2006..La direttiva Bolkestein si inserisce nello sforzo generale di far crescere competitività e dinamismo in Europa secondo i criteri tracciati dalla Strategia di Lisbona. Nella direttiva è indicato che entro il 2010 essa dovrà essere tassativamente recepita nel diritto nazionale dei ventisette Stati dell'Unione; per quanto riguarda le modalità di recepimento, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità che assicura il rispetto delle specificità nazionali. La Direttiva è basata sugli articoli 47.2 e 55 del Trattato della Comunità Europea e la procedura legislativa di riferimento è la coodecisione: con questa procedura il parlamento e il consiglio dei ministri sono posti su un piano di parità nel processo legislativo, cioè entrambi devono approvare lo stesso testo di legge.Nel caso in esame, si ribadisce, il settore interessato è quello dei “Servizi”.“Servizio è uno scambio di risorse fra soggetti che ricercano reciproca soddisfazione”. L’utente vuole una risposta (output), l’azienda gliela fornisce (input) esaltando la professionalità, la competenza e la capacità di adattamento delle sue risorse. Naturalmente il concetto di “servizio” può avere infinite interpretazioni, secondo la natura dell’impresa, del prodotto e della relazione. Ebbene, secondo la Direttiva Bolkestein, gli Stati membri esaminano ed eventualmente semplificano le procedure e le formalità applicabili per accedere ad un'attività di “servizi” ed esercitarla.La Direttiva nella sua lettura complessiva appare indirizzata prevalentemente a regolamentare i servizi pubblici, la loro efficienza, la loro evoluzione.Vale a dire: a chi è interessato a svolgere un servizio, tanto che sia italiano tanto che sia cittadino UE devono essere offerte pari possibilità di impianto, semplificando le procedure autorizzative e di sviluppo, consentendo pari ricorso agli operatori ed agli strumenti di esercizio del servizio.Sul punto l’amico Fritz non può che essere condiviso.Altra cosa è volere rendere così paritaria la posizione dei concorrenti allo svolgimento di un servizio tanto da espropriare chi già lo svolge, soltanto utilizzando imprenditorialmente come “strumento” aziendale primario, un bene pubblico deputato ad essere impiegato come tale: nel caso, il terreno di proprietà dell’Ente Pubblico. La Direttiva Bolkestein non regola la materia delle concessioni demaniali o patrimoniali che siano.Gli stabilimenti balneari sono stati riconosciuti come imprese turistiche dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 133 (RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO) la quale ha dissolto ogni incertezza, annoverando gli stabilimenti balneari tra le imprese turistiche. Inoltre l’art. 10 della legge n. 88 del 16 marzo 2001, ha fissato in sei anni con il rinnovo automatico per altri sei anni ed i sei anni successivi, la durata delle concessioni demaniali marittime utilizzate per fini turistico-ricreativi.Il secondo comma dell'art. 10 prevede la possibilità di locare le aziende balneari o parti di esse senza limitazioni di ordine temporale, ed annulla la necessità di dover individuare dei validi motivi per giustificare tale scelta da parte del concessionario.Sentenza della Corte di Cassazione 10.10.2008, n. 24913:La Suprema Corte, attraverso la sentenza in esame, asserisce che sussiste cessione d'azienda anche quando oggetto della cessione è un complesso organico di beni con potenziale attitudine alla produzione di beni e servizi; in base a tale qualificazione la cessione è soggetta all'imposta di registro e non all'Iva, ex art. 2, c. 3 lett.b), d.P.R. 633/72.Infatti, si ha cessione d'azienda, quando i beni strumentali ceduti siano atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza all'esercizio d'impresa, e non si richiede che tale esercizio sia attuale.Nel caso di specie in base ai principi esposti, quindi, l'atto di cessione di uno stabilimento balneare, è stato erroneamente assoggettato ad Iva e portato in detrazione nella dichiarazione dalla società acquirente.Da tale excursus legislativo-giudiziale si evince che è inconfutabile il carattere di impresa dello stabilimento balneare, nel quale tra le componenti aziendali gestite dal concessionario del suolo pubblico, quest’ultimo è un mero elemento strumentale, concorrente con altri fattori imprescindibili ,materiali ed immateriali nell’esercizio del servizio fornito.Ne consegue che nessun impedimento può essere frapposto al francese e all'ungherese di acquistare aziende di servizi o di entrarvi i partecipazione; ma è loro concesso di farlo nella vigenza della normativa del luogo di collocazione dell'impresa intesa nella interezza delle sue componenti materiali e immateriali tra cui il diritto alla utilizzazione di un bene pubblico.La parità di trattamento assicurata della legislazione europea non viene messa in discussione; ma una assurda ed illegittima penalizzazione si opererebbe se si pretendesse di mettere in gara pubblica l’intera azienda soltanto perché ha avuto in sorte la necessità di valersi di una componente strumentale deputata per sua natura alla specifica utilizzazione di bene-servizio e perché l’ente pubblico suo proprietario ha deciso di por fine al relativo contratto concessorio.A nulla rileva che, nel caso di specie l’Ente abbia incamerato per convenzione contrattuale le strutture inamovibili esistenti sul suo terreno, in quanto l’azienda subirebbe il pregiudizio della perdita del bene immateriale avviamento ed il pregiudizio dell’interesse legittimo all’affidamento sulla prosecuzione della concessione ed alla prosecuzione di una attività imprenditoriale; ciò senza considerare i danni per i fornitori ed i collaboratori nello svolgimento del servizio.Si potrebbe obiettare:Male ha fatto l’imprenditore a considerare immortale il contratto e ad effettuare investimenti sulla superficie avuta in concessione temporanea.Il rilievo è soltanto apparentemente fondato e sensato.La realtà dei fatti e l’uso consolidato, che fa legge, hanno determinato una trasformazione consensuale dell’originario rapporto di concessione del diritto di superficie, in quanto la reiterazione dei rinnovi ed il consenso ad interventi modificativi della situazione originaria degli spazi e degli annessi hanno modificato la natura dell’originario rapporto negoziale pubblico-privato.Secondo la legislazione vigente, frutto di ripetuti interventi normativi, tra cui quello menzionato del rinnovo automatico di sei anni, il concessionario ha voluto il rapporto negoziale in quanto certo che la sua conclusione temporale non si sarebbe conclusa con la possibile fine del contratto e con la necessità di partecipazione ad una gara europea di assegnazione della sua azienda e con la certezza, conclamata dalla consuetudine ultra-centenaria, di avere un rinnovo, salvo sua rinuncia o revoca per motivi conosciuti all’atto della espressione della sua volontà originaria e rinnovata.La consuetudine è assurta al valore di legge, che il legislatore nazionale non può abrogare se non per stato di necessità e che è tenuto a tutelare nei confronti di interpretazioni errate di Direttive extranazionali, che non tengano conto della specificità di proprie realtà diversamente regolamentate.Non è questo il caso, in quanto la Direttiva Bolkestein, rettamente interpretata è indirizzata alla regolamentazione legislativa di fattispecie dissimili da quella in esame dello stabilimento balneare, impresa turistica; ma la sua adozione all'interno di ogni stato membro, deve comunque essere regolamentata tenendo conto della tipicità degli stati e della vigenza delle normative ,ivi inclusi gli usi consolidati, che hanno valenza pari alla legge.In conclusione, considerando l’attualità della situazione normativa italiana ci troviamo di fronte al dovere di recepire la direttiva in ordine alla regolamentazione dei servizi assegnandi; ma di armonizzarla alla consuetudine in uso relativamente ai servizi assegnati ed esercitati imprenditorialmente.Augusto Barsotti: