Concessioni, stop all'accordo fra i balneatori ed il ministro Fitto

Trattativa interrotta fra i balneatori Fiba e Sib ed il ministro Fitto in merito alla questione delle concessioni demaniali. "A rischio 700 imprese in Abruzzo, i parlamentari abruzzesi ci aiutino"

di Redazione 23/12/2010
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    Trattativa interrotta fra i balneatori Fiba e Sib ed il ministro Fitto in merito alla questione delle concessioni demaniali.

    Due giorni fa, infatti, c'è stato l'incontro convocato con urgenza dal Ministro, al quale hanno partecipato anche le due associazioni di categoria che rappresentano il 95% degli esercenti del settore.

    "L'incontro convocato in maniera inusuale e con urgenza dal ministro Fitto con le associazioni delle imprese balneari aveva un solo scopo: far firmare un documento modificato che metteva la parola fine sulla questione del demanio marittimo" sottolinea La Torre, presidente regionale Fiba, parlando di alcuni articoli peggiorativi per la categoria che hanno fatto saltare la trattativa.

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    "Il documento presentato dal Ministro non prendeva in considerazione i punti proposti da Fiba-Confesercenti e Sib-Confcommercio come indispensabili. Si vuole mettere la parola fine all'esperienza delle concessioni balneari a conduzione familiare, aprendo il settore balneare alle grandi industrie straniere" prosegue La Torre, parlando di 700 imprese a rischio in Abruzzo.

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    Avatar di Augusto Barsotti

    contributo

    Augusto Barsotti:

    Sto seguendo la battaglia dei balneari e sviluppando in merito un approfondimento prevalentemente al fine di allargare il mio orizzonte conoscitivo in una materia che è riuscita a coinvolgermi in virtù della sua complessità.Da tale ricerca hanno preso corpo  alcune considerazioni, probabilmente già emerse nei dibattiti già svolti; ma che mi piacerebbe verificare e confrontare con altri interessati alla materia, con l’auspicio di riuscire ad apportare un mio modesto, amichevole e gratuito  contributo alla battaglia “Direttiva Bokestein, che impegna precipuamente la categoria degli operatori  balneari, tra i quali annovero diversi cari amici e conoscenti.Una Direttiva è un atto giuridico comunitario che vincola a realizzare determinati obiettivi  ed a raggiungere un risultato entro un dato termine, gli Stati, che della Comunità fanno parte, lasciando alla loro discrezione la scelta dei mezzi per farlo. Può avere come destinatari uno Stato membro, più Stati membri o tutti gli Stati membri. Affinché i principi enunciati nella direttiva trovino applicazione concreta nei confronti dei cittadini, il legislatore nazionale dovrà poi approvare uno o più atti che recepiscano la direttiva nel diritto interno dello Stato membro, ossia adattino la legislazione nazionale in modo da realizzare gli obiettivi definiti nella direttiva. La direttiva è insomma lo strumento con il quale si procede all'armonizzazione delle legislazioni nazionali, in particolare allo scopo di realizzare il mercato unico attraverso una regolamentazione normativa comune, che tenda al migliore sviluppo comunitario del settore da essa preso in esame. La Direttiva in esame è stata scritta e proposta dall'ex Commissario Europeo per la Concorrenza e il Mercato Interno della UE, Frits Bolkestein, La proposta  è’ stata approvata all’unanimità dalla Commissione Europea, presieduta all’epoca da Romano Prodi, il 13 gennaio 2004.  Il processo di approvazione della Direttiva  è stato a suo tempo interrotto in seguito alle forti polemiche, che sono nate intorno alla sua natura per poi arrivare ad un testo del tutto emendato con l’obiettivo di facilitare la circolazione e la fruibilità dei servizi nell’Unione Europea. Sottoposta a udienza del Parlamento Europeo l'11 novembre 2006, successivamente posta al vaglio del Consiglio dei Ministri, recepita come direttiva 123/2006/CE  con l’intento di regolamentare i servizi nel mercato interno (la cosiddetta «Direttiva servizi» ;)è stata adottata ed entrata in vigore il 27 dicembre 2006..La direttiva Bolkestein si inserisce nello sforzo generale di far crescere competitività e dinamismo in Europa secondo i criteri tracciati dalla Strategia di Lisbona. Nella direttiva è indicato che entro il 2010 essa dovrà essere  tassativamente recepita nel diritto nazionale dei ventisette Stati dell'Unione; per quanto riguarda le modalità di recepimento, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità che assicura il rispetto delle specificità nazionali. La Direttiva è basata sugli articoli 47.2 e 55 del Trattato della Comunità Europea e la procedura legislativa di riferimento è la coodecisione: con questa procedura il parlamento e il consiglio dei ministri sono posti su un piano di parità nel processo legislativo, cioè entrambi devono approvare lo stesso testo di legge.Nel caso in esame, si ribadisce, il settore interessato è quello  dei “Servizi”.“Servizio è uno scambio di risorse fra soggetti che ricercano reciproca soddisfazione”. L’utente vuole una risposta (output), l’azienda gliela fornisce (input) esaltando la professionalità, la competenza e la capacità di adattamento delle sue risorse. Naturalmente il concetto di “servizio” può avere infinite interpretazioni, secondo la natura dell’impresa, del prodotto e della relazione. Ebbene, secondo la Direttiva Bolkestein, gli Stati membri esaminano ed eventualmente semplificano le procedure e le formalità applicabili per accedere ad un'attività di “servizi” ed esercitarla.La Direttiva nella sua lettura complessiva appare indirizzata prevalentemente  a regolamentare i servizi pubblici, la loro efficienza, la loro evoluzione.Vale a dire: a chi è interessato a svolgere un servizio, tanto che sia italiano tanto che sia cittadino UE devono essere offerte pari possibilità di impianto, semplificando le procedure  autorizzative  e di sviluppo, consentendo pari ricorso agli operatori ed agli strumenti di esercizio del servizio.Sul punto l’amico Fritz non può che essere condiviso.Altra cosa è volere rendere così paritaria la posizione dei concorrenti allo svolgimento di un servizio tanto da espropriare chi già lo svolge, soltanto utilizzando imprenditorialmente come “strumento” aziendale primario, un bene pubblico  deputato ad essere impiegato come tale: nel caso, il terreno di proprietà dell’Ente Pubblico. La Direttiva Bolkestein non regola la materia delle concessioni demaniali o patrimoniali che siano.Gli stabilimenti balneari sono stati riconosciuti  come imprese turistiche dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 133 (RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO) la quale ha dissolto ogni incertezza, annoverando gli stabilimenti balneari  tra le imprese turistiche. Inoltre l’art. 10 della legge n. 88 del 16 marzo 2001, ha fissato in sei anni con il rinnovo automatico per altri sei anni ed i sei anni successivi, la durata delle concessioni demaniali marittime utilizzate per fini turistico-ricreativi.Il secondo comma dell'art. 10  prevede la possibilità di locare le aziende balneari o parti di esse senza limitazioni di ordine temporale, ed annulla la necessità di dover individuare dei validi motivi per giustificare tale scelta da parte del concessionario.Sentenza della Corte di Cassazione 10.10.2008, n. 24913:La Suprema Corte, attraverso la sentenza in esame, asserisce che sussiste cessione d'azienda anche quando oggetto della cessione è un complesso organico di beni con potenziale attitudine alla produzione di beni e servizi; in base a tale qualificazione la cessione è soggetta all'imposta di registro e non all'Iva, ex art. 2, c. 3 lett.b), d.P.R. 633/72.Infatti, si ha cessione d'azienda, quando i beni strumentali ceduti siano atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza all'esercizio d'impresa, e non si richiede che tale esercizio sia attuale.Nel caso di specie in base ai principi esposti, quindi, l'atto di cessione di uno stabilimento balneare, è stato erroneamente assoggettato ad Iva e portato in detrazione nella dichiarazione dalla società acquirente.Da tale excursus legislativo-giudiziale si evince che è inconfutabile il carattere di impresa dello stabilimento balneare, nel quale tra le componenti aziendali gestite dal concessionario del suolo pubblico, quest’ultimo è un mero elemento strumentale, concorrente con altri fattori imprescindibili ,materiali ed immateriali nell’esercizio del servizio fornito.Ne consegue che nessun impedimento può essere frapposto al  francese e all'ungherese di acquistare aziende di servizi  o di entrarvi i partecipazione;  ma è loro concesso di farlo nella vigenza della normativa del luogo di collocazione dell'impresa intesa nella interezza delle sue componenti materiali e immateriali tra cui il diritto alla utilizzazione di un bene pubblico.La parità di trattamento  assicurata della legislazione europea non viene messa in discussione; ma una assurda ed illegittima penalizzazione si opererebbe  se si pretendesse di mettere in gara pubblica l’intera azienda soltanto perché ha avuto in sorte la necessità di valersi di una componente strumentale deputata per sua natura alla specifica utilizzazione di  bene-servizio e perché l’ente pubblico suo proprietario ha deciso di por fine al relativo contratto concessorio.A nulla rileva che, nel caso di specie l’Ente abbia incamerato per convenzione contrattuale le strutture inamovibili esistenti sul suo terreno, in quanto l’azienda subirebbe il pregiudizio della perdita del bene immateriale avviamento ed il pregiudizio dell’interesse legittimo all’affidamento sulla prosecuzione della concessione ed alla prosecuzione di una attività imprenditoriale; ciò senza considerare i danni per i fornitori ed i collaboratori nello svolgimento del servizio.Si potrebbe obiettare:Male ha fatto l’imprenditore a considerare immortale il contratto e ad effettuare  investimenti sulla superficie avuta in concessione temporanea.Il rilievo è soltanto apparentemente fondato e sensato.La realtà dei fatti e l’uso consolidato, che fa legge, hanno determinato una trasformazione consensuale dell’originario rapporto di concessione del diritto di superficie, in quanto la reiterazione dei rinnovi ed il consenso ad interventi modificativi della situazione originaria degli spazi e degli annessi hanno  modificato la natura dell’originario rapporto negoziale pubblico-privato.Secondo la legislazione vigente, frutto di ripetuti interventi normativi, tra cui quello menzionato del rinnovo automatico di sei anni, il concessionario ha  voluto il rapporto negoziale in quanto certo che la sua conclusione temporale non si sarebbe conclusa con la possibile fine del contratto e con la necessità di partecipazione ad una gara europea di assegnazione della sua azienda e con la certezza, conclamata dalla consuetudine ultra-centenaria, di avere un rinnovo,  salvo sua rinuncia o revoca per motivi conosciuti all’atto della espressione della sua volontà originaria e rinnovata.La consuetudine è assurta al valore di legge, che il legislatore nazionale non può abrogare se non per stato di necessità e che è tenuto a tutelare nei confronti di interpretazioni errate di Direttive extranazionali, che non tengano conto della specificità di proprie realtà diversamente regolamentate.Non è questo il caso, in quanto la Direttiva Bolkestein, rettamente interpretata è indirizzata alla regolamentazione legislativa di fattispecie dissimili da quella in esame dello stabilimento balneare, impresa turistica; ma la sua adozione all'interno di ogni stato membro,  deve comunque essere regolamentata tenendo conto della tipicità degli stati e della vigenza delle normative ,ivi inclusi gli usi consolidati, che hanno valenza pari alla legge.In conclusione,  considerando l’attualità della situazione normativa italiana ci troviamo di fronte al dovere di recepire la direttiva in ordine alla regolamentazione dei servizi assegnandi; ma di armonizzarla alla consuetudine in uso relativamente ai servizi assegnati ed esercitati imprenditorialmente.

    il 28 dicembre del 2010 segnala 2 risposte chiudi
    Avatar di pierluigi di giuseppe

    R: contributo

    pierluigi di giuseppe:

    Egregio Sig. Augusto la ringrazio x il suo intervento. Mi permetto di sottoporre il Suo articolo all'attenzione di tutti i colleghi balneatori sperando ci aiuti ad uscire da una situazione molto delicata. Grazie ancora

    il 3 gennaio del 2011 segnala 1 risposta chiudi
    Avatar anonimo di Augusto Barsotti

    R: R: contributo

    Augusto Barsotti:

    Egregio Pierluigi,
    mi ha fatto piacere il suo interessamento.
    In vista dei prossimi incontri d Roma,  forse potrebbe tornare utile anche questo mio ulteriore "contributo", che incollo di seguito.:Cari Balneari,
    questo “studio”mi ha preso la
    mano e non posso esimermi dal sottoporVi queste ulteriori note, nel caso
    doveste ritenerle, in qualche modo, util per la Vostra sacrosanta battaglia,
    che continuo a condividere.
    Non esiste infrazione alla Direttiva
    Bolkestein.
    Il campo di applicazione o,
    meglio, la materia alla quale deve intendersi rivolta la Direttiva Bolkestein è
    quella che il nostro Stato ha regolamentato con il DECRETO LEGISLATIVO 12
    APRILE 2006, N. 163       Codice dei
    contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
    direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
    (Pubblicato nella G.U. n.100 del 02/05/2006, s.o. n.107 - in vigore
    dal    01/07/2006)
    In particolare tale decreto detta
    norme per il contratto di appalto dei lavori pubblici e per quello di
    concessione di servizi; quindi ad esso soltanto avrebbe dovuto rivolgersi
    l‘attenzione del Legislatore Europeo, al fine di fare l’opportuna verifica se
    in esso siano rispettati i principi comunitari o se, in ordine al suo contenuto,
    sia da intraprendersi l’iniziativa della procedura di infrazione.
    In nostro Stato ha mancato di
    fare rilevare tempestivamente questa inconfutabile circostanza e speriamo
    soltanto colpevolmente, facendo straripare l’evento increscioso della procedura
    di infrazione  dall’alveo di sua
    competenza nel campo  “concessioni di
    suolo demaniale”, del tutto estraneo alla previsione della Direttiva Servizi (
    Bolkestein) ed al citato d.lgs “Codice dei contratti pubblici”.
    Cercando di rimanere ai margini
    della dotta disquisizione, al fine di facilitare la comprensione ai non addetti
    al lavoro dei legulei, a questo punto si impone una spiegazione semplificata
    della tesi esposta.
    Per esempio, se lo Stato o l’Ente
    pubblico hanno necessità di fare svolgere il servizio di trasporto di loro
    dipendenti o di bidelli comunali e mancano di autobus di loro proprietà,
    possono rivolgersi ad un servizio privato di autotrasporti per stipulare con
    esso un contratto di appalto alle
    condizioni da essi predeterminate.
    Ovviamente, per non incorrere
    nelle ire di Bolkestein, l’offerta di tale opportunità dovrà essere debitamente
    pubblicizzata e rimanere aperta alla competizione concorrenziale di tutti
    coloro che vorranno cimentarsi nell’organizzazione e nello svolgimento del
    servizio alle condizioni offerte dallo Stato o dall’Ente.
    Parimenti, se un privato intende
    offrire un proprio servizio di trasporto dei pendolari da Viareggio a Pisa, ad
    integrazione di quello insufficiente in atto, non può farlo a proprio arbitrio;
    ma deve richiedere la prevista autorizzazione al Ministero dei Trasporti, il
    quale può determinarsi o meno attraverso lo strumento della concessione.
    Anche in questo caso, la materia
    normativa del servizio sarà regolamentata secondo i principi della Direttiva
    Bolkestein, nel rispetto delle sue regole della pari opportunità, della
    concorrenza e delle norme del “Codice contratti pubblici”, che l’ha recepita.
    In questi esempi di contratto di
    appalto e di concessione-contratto, il primo promosso dal contraente pubblico
    ed il secondo richiesto dal contraente privato, si evidenzia una forte
    connotazione di interesse pubblicistico, perché entrambe le ipotesi di
    sostituzione del privato al pubblico hanno quella utilità prevalentemente collettiva,
    sostitutiva o integrativa dell’intervento pubblicistico, che costituisce la causa dei rispettivi contratti
    pubblici.
    A questo punto salta gli occhi la
    differenza tra i due casi sopra descritti e la fattispecie “concessione-contratto”
    avente a oggetto l’autorizzazione al privato richiedente di occupare un’area di
    proprietà dello Stato o di un Ente e da entrambi non attualmente utilizzata per
    scopi di superiore interesse collettivo.
    Ben diversa  ne è “la causa”, che è elemento essenziale di
    ogni contratto, sia pubblico che privato, come sua  funzione economico individualee che si
    configura  come scopo concreto, che le
    parti vogliono imprimere al contratto;  in poche parole la ragione del contratto.
    Nei primi due casi, la causa del
    contratto pubblico é la necessità di fare svolgere al privato un servizio già
    verificato essere, di per sé, utile alla collettività  (ferrovia, posta, telefono) normalmente  svolto senza rischio di impresa e quindi utile
    per chiunque e giustamente sottoposto alla possibilità di pari partecipazione.
    Nel secondo  é presupposta la possibilità che un servizio,
    del quale il privato chiede l’autorizzazione a svolgere, possa diventare utile
    alla collettività. Il concessionario rischia in proprio nel verificare se
    effettivamente il proprio progetto imprenditoriale comporti utilità d’impresa,
    fermo restando il vantaggio dello stato che il privato sperimenti a sue spese
    se la sua iniziativa produca o meno un incremento del bene collettivo, in
    termini di miglioramento dell’offerta servizi.
    È innegabile che l’offerta-servizi
    e la potenzialità turistica del nostro Stato sia  e sia stata arricchita dalla presenza delle
    imprese, che esercitano l’azienda “stabilimento balneare”.
    E’ di tutta evidenza che le tutele che la Direttiva servizi
    ha inteso imporre agli Stati della Comunità a difesa delle pari opportunità di
    impianto e di concorrenza, non hanno motivo di essere previste in ambiente
    impresa privata, in cui è il libero mercato ed il rischio d’impresa a dettare e
    ad imporre le sue naturali ed altrettanto prepotenti “direttive”.
    *********************
    La nostra
    Costituzione, all’ar.41 comma 1, recita: “La Costituzione della Repubblica
    italiana riconosce la libertà dell’iniziativa economica privata”.Dunque, la
    Costituzione italiana riconosce il diritto di ogni cittadino ad intraprendere
    un’attività economica, in parole povere riconosce il diritto di diventare
    imprenditore. La figura dell’imprenditore è disciplinata nel Codice civile
    all’art.2082. Imprenditore è colui che “esercita professionalmente un’attività
    economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o
    servizi”. sempre nella Costituzione, si legge all’art.41 commi 2 e 3, che
    l’attività dell’imprenditore “non può svolgersi in contrasto con l’utilità
    sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
    umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
    economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini
    sociali”.

    ********************
    E’ in via di approvazione presso la Camera dei deputati la
    Proposta di Legge 30.09.09, n.2754 (Norme per la tutela della libertà
    d'impresa. Statuto delle imprese), la quale al 
    Capo I, FINALITÀ E PRINCÌPI, Art. 1.(Finalità).recita
    1. La presente legge definisce lo status giuridico delle
    imprese al fine di assicurare lo sviluppo della persona e della sua espressione
    attraverso il lavoro nonché di garantire un'effettiva concorrenza e una reale
    libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della
    Costituzione.
    2. Lo status giuridico delle imprese è volto:
    a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle
    imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica;
    b) a promuovere la costruzione di un contesto
    socio-culturale in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare;
    c) a sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da
    parte dei giovani e delle donne;
    d) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività
    e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole
    e medie imprese;
    e) a favorire la competitività del sistema produttivo
    nazionale nel contesto internazionale;
    f) a promuovere o ad adeguare l'intervento pubblico alle
    esigenze delle micro, piccole e medie imprese;
    g) a rendere le pubbliche amministrazioni sensibili e attente
    alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese. …………………….(Omissis)
    ************************
    In conclusione i “Balneari” come “imprenditori”
    hanno il diritto alla tutela Costituzionale del nostro Stato, ad essere
    riconosciuti come tali dagli Stati comunitari,a godere di pari dignità e
    certezze con tutti coloro che in Italia e in Europa  hanno messo a frutto il proprio lavoro  e l

    il 3 gennaio del 2011 segnala