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Cronaca Popoli

L'Unione Atei diffida la scuola di Popoli: "Niente messa durante le lezioni"

L'Uaar, l'Unione Atei ed Agnostici, ha inviato una diffida ufficiale al Dirigente Scolatico della Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di Popoli in merito alla celebrazione di una messa durante l'orario didattico. "Chiederemo un risarcimento danni"


Pubblichiamo la diffida ufficiale che l'Uaar, l'Unione Atei ed Agnostici, ha inviato al Dirigente Scolatico della Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di Popoli in merito alla celebrazione di una messa durante l'orario didattico.

"Al Dirigente scolastico Carlo Galante
dell'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di 1° grado
V.le Bruno Buozzi
65026 Popoli (PE)
 
 
 Anticipata via fax
 
a mezzo raccomandata a/r
 
ATTO DI DIFFIDA

L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – UAAR, in persona del suo coordinatore del Circolo di Pescara, Roberto Anzellotti, domiciliata ai fini del presente procedimento in via    XXXXXXXXXXXXXXXX
premesso

che l’UAAR è un’associazione che ha tra i suoi scopi sociali quello di “tutelare i diritti civili degli atei e degli agnostici, a livello nazionale e locale, opponendosi a ogni tipo di discriminazione, giuridica e di fatto, nei loro confronti, attraverso iniziative legali e campagne di sensibilizzazione.”, nonché quello di “contribuire all’affermazione concreta del supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, delle scuole pubbliche e delle istituzioni, e ottenere il riconoscimento della piena uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini indipendentemente dalle loro convinzioni filosofiche e religiose” (art. 3 dello statuto dell’associazione);
che in considerazione dei suddetti scopi sociali l’UAAR  è stata riconosciuta come Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ed iscritta, col numero 141, nel relativo registro nazionale delle APS con decreto del Ministero della solidarietà sociale n. 155/II/2007 del 13 luglio 2007, a firma del Direttore generale della Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali;
che la legge n. 383 del 2000, all’art. 27, riconosce alle associazioni di promozione sociale la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione, e il diritto di intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241 del 1990;
che da notizie ricevute dalla nostra Associazione risulta che codesta Amministrazione  ha organizzato lo svolgimento di una messa per il precetto pasquale alle ore 11.00 del giorno 30 dicembre 2010, nei locali scolastici alla presenza del Vescovo. Celebrazione che si terrà pertanto in orario scolastico e con modalità particolarmente discriminanti;
che le leggi di approvazione delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica prescrivono che ogni eventuale pratica religiosa nella scuola non abbia luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie (così l’art. 9 della legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione dell’intesa con la Tavola Valdese), ovvero vietano le forme di insegnamento religioso diffuso e stabiliscono che in ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto (art. 11 della legge 22 novembre 1988, n. 516, approvativa dell’intesa con l’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; art. 8 della legge 22 novembre 1988, n. 51, approvativa dell’intesa con le Assemblee di Dio in Italia; art. 11 della legge 8 marzo 1989, n. 101, approvativa dell’intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane; art. 10 della legge 29 novembre 1995, n. 52, approvativa dell’intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia; art. 8 della legge 12 aprile 1995, n. 116, approvativa dell’intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia);

che il divieto di atti di culto in orario curriculare è confermato, in via generale, dall’art. 311 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ove è prescritto che “per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l’insegnamento religioso e ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per detti alunni effetti comunque discriminanti”;

che l’art. 2 dello stesso Testo unico impone che l’azione di promozione della personalità degli alunni, ad opera della scuola, sia “attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni”;

che la programmazione di attività religiosa in orario scolastico da parte di una scuola pubblica lede, inoltre, il principio costituzionale supremo di laicità dello Stato e il canone di imparzialità dell’azione amministrativa, prescritto dall’art. 97 Cost.;

che l’organizzazione di una messa in orario scolastico costituisce anche un atto di discriminazione ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto la palese preferenza accordata dalla scuola alla culto cattolico compromette l’esercizio in condizione di parità del diritto all’istruzione pubblica;

che i tribunali amministrativi – tra cui il TAR per l’Emilia - Romagna, con sez. II, sent. 17 giugno 1993, n. 250 ed il TAR per il Veneto, sez. II, con sent. 20 dicembre 1999, n. 2478 – hanno annullato, giudicandole illegittime, le decisioni degli organi scolastici di effettuare attività religiose o di culto in orario scolastico;

che, in particolare, la citata sentenza del TAR per l’Emilia – Romagna n. 250 del 1993 menziona proprio le visite pastorali, cioè del Vescovo, tra le attività estranee alle finalità della scuola e quindi interdette in orario scolastico;

che non elimina il carattere lesivo e discriminatorio dell’iniziativa la circostanza che siano assicurate altre attività didattiche per quegli alunni che non vogliano prendere parte alla messa;

che, infatti, come ha osservato il Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 391 del 1993 in relazione ad una attività a carattere religioso programmata da un scuola, “la previsione contenuta in una delibera del Consiglio di circolo ..., nella parte in cui prevede l’obbligo per gli alunni per i quali non sia stata effettuata l’opzione per l’insegnamento della religione cattolica di restare in classe a svolgere attività didattica, arreca pregiudizio alla libertà di astenersi dalle attività di carattere religioso”, dal momento che tra atti di culto e impegno didattico non può sussistere un rapporto di obbligazione alternativa, stante il carattere meramente facoltativo dei primi;

che, infine, l’interesse privato di far assistere ad una messa per il precetto pasquale gli alunni della scuola può trovare piena soddisfazione – senza alcun sacrificio degli interessi pubblici al buon andamento dell’attività didattica e del carattere neutrale dell’istruzione pubblica – o in sedi diverse dai locali scolastici oppure nelle stessa sede della scuola, ma in orario diverso da quello curriculare;

tutto ciò premesso;

diffida

codesta Amministrazione scolastica dal consentire in orario scolastico e con siffatte modalità il compimento della cerimonia religiosa in previsione per il 30 c.m.;

avverte

che, in caso contrario, l’UAAR agirà per far constatare la illegittimità della condotta dell’Amministrazione scolastica e per il risarcimento dei danni recati ai diritti e agli interessi lesi.

Pescara 27/03/2010

Il Coordinatore
Roberto Anzellotti"
 

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