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Lunedì, 29 Aprile 2024
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Il regista pescarese Consorte diffidato dalla Direzione generale musei per l'uso dell'immagine del guerriero di Capestrano nel suo docufilm

L'autore del documentario "Il Guerriero mi pare strano" è stato diffidato dalla Direzione regionale musei Abruzzo, all'utilizzo dell'immagine del ‘Guerriero di Capestrano’ per la locandina del suo docufilm incentrato proprio sull’autenticità della statua rinvenuta a Capestrano

Il regista pescarese Alessio Consorte, autore del docufilm "Il Guerriero mi pare strano" è stato diffidato dall'utilizzo nelle locandine del suo film dell'immagine del noto "Guerriero di Capestrano" dalla Direzione regionale musei Abruzzo. A raccontare l'accaduto lo stesso Consorte, che ha anche inviato la lettera di diffida ricevuta. Il suo docufilm, infatti, mette in dubbio l'autenticità della statua e sollecita un confronto sull’autenticità della scultura fatta risalire ai tempi degli Italici, popoli stanziati, in antichità, nell’Italia Centro-Meridionale prima dell’unificazione operata da Roma.  La datazione della statua è stata messa in discussione dal regista attraverso un lavoro di indagine poi confluito nel docufilm:

"“Ho ricevuto questa diffida il 20 settembre 2023, esattamente 96 giorni dopo la presentazione del film nella rassegna ‘Il Flaiano in sala’ tenutasi il 14 giugno a Pescara. A giugno, per diffondere la locandina del documentario, ho messo a conoscenza del mio lavoro la direzione ed il personale del Museo archeologico nazionale d'Abruzzo di Villa Frigerj, a scanso di equivoci, anche inviando una pec al recapito di posta elettronica della direzione." Consorte aggiunge di aver impostato la locandina in quel modo per uno specifico motivo legato alle ricerche da lui fatte, sostenendo che il "Guerriero di Capestrano" sia un falso di epoca fascista:

"Non hanno il coraggio di querelarmi per queste affermazioni, ma vorrebbero inibire l’utilizzo di un'immagine pubblica, tra i simboli d’Abruzzo e il consiglio regionale l’ha posta sullo stemma regionale della Regione Abruzzo con l’approvazione di una legge regionale. Lo trovo assurdo”

Nella diffida la Direzione generale musei si fa presente che non è stata chiesta l'autorizzazione per utilizzare l'immagine dell'opera:

"Giova ricordare che il Codice dei beni culturali, agli articoli 107 e 108, prevede espressamente che le opere considerate beni culturali, realizzate da più di 50 anni e riconosciute come di interesse culturale da parte del Mibac, in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura, possono essere oggetto di riproduzione solo previa autorizzazione dell'amministrazione consegnataria del bene e a fronte del pagamento del canone stabilito dalla medesima. Invero, la ratio di tali disposizioni normative è quella di consentire all’amministrazione “consegnataria” di effettuare una valutazione circa l’effettiva compatibilità dell'uso con la destinazione culturale ed il carattere storico-artistico del bene che si intende utilizzare, nonché di censurarne - se del caso - gli usi ritenuti denigratori ed offensivi, ovvero potenzialmente in grado di snaturare il bene rispetto al suo valore espressivo dell'identità collettiva nazionale.

Ne discende, dunque, che, in mancanza della predetta autorizzazione e, quindi, del vaglio - con riferimento alla compatibilità tra l'uso e il valore culturale del bene - ad opera dell’amministrazione competente, quest’ultima è legittimata ad inibirne qualsivoglia utilizzo e riproduzione. Ciò, peraltro, trova conferma anche nella giurisprudenza più recente, la quale, nel riconoscere la sussistenza di un “diritto all’immagine dei beni culturali”, intesa come espressione del diritto costituzionale all’identità collettiva dei cittadini che si riconoscono nella medesima Nazione, ha chiarito espressamente che la riproduzione senza alcuna concessione all’uso dell’immagine di un bene culturale e senza pagamento di alcun canone per l’utilizzo, oltre a comportare un danno di natura patrimoniale, costituisce soprattutto una lesione del diritto all'immagine del bene culturale stesso, essendo il suo utilizzo a scopi promozionali e commerciali idoneo a svilire tale bene “facendolo scadere ad elemento distintivo delle qualità della impresa”

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