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Dal divieto di fumare e a quello di usare fuochi pirotecnici: c'è l'ordinanza per la prevenzione degli incendi in estate

Firmato il documento dal sindaco con tutti i divieti e le disposizioni da attuare dal 15 giugno al 30 settembre per evitare il divampare delle fiamme su tutto il territorio comunale, in caso di violazione scattano le multe. Tutti i numeri utili cui segnalare l'eventuale avvistamento di un incendio

Con l'arrivo dell'estate la possibilità che divampino incendi cresce e a volte anche un piccolo gesto può portare a gravi conseguenze. Per questo come ogni anno è stata emanata l'ordinanza di prevenzione che spiega quali comportamenti sono vietati al fine proprio di evitare che sull'intero territorio comunale si possano verificare eventi spiacevoli. Un'ordinanza utile dunque alla conservazione del patrimonio pubblico boschivo sia pubblico che privato che, come si legge nella stessa, “riveste un’importanza strategica per l’economia e la futura crescita economica del territorio.

Un'ordinanza con cui, tra l'altro si dispongono anche le misure per l'attività pirotecnica ovvero l'utilizzo dei fuochi d'artificio. La mancanza osservanza degli obblighi previsti prevede multe, anche salate, così come la violazione delle disposizioni previste in merito all'esecuzione degli interventi preventivi in carico ad enti, attività e proprietari o affittuari di terreni, prevede una multa che va da 25 a 500 euro. Compito di vigilare sull'osservanza delle regole è della polizia locale.

I divieti: da quello di fumare a quello di sostare e fermarsi con i mezzi a motore caldo su aree non asfaltate

Per quanto riguarda la prevenzione incendi il documento dispone che dal 15 giugno al 30 settembre è vietato porre in essere qualsiasi azione a rischio imponendo dunque l'obbligo di divieto di bruciatura delle stoppie, i residui vegetali, agricoli e forestali e comunque il divieto di accendere fuochi di ogni genere così come vietato è l'uso di esplosivi, l'uso di apparecchiature a fiamma o elettrici per tagliare metalli, quello dei motori (ad eccezione di quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace.

Altrettanto vietato è aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso, appunto, del fuoco e fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio.

Vietato anche sostare sopra la vegetazione secca con i mezzi a motore caldo dunque anche le automobili, transitare e sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. Altro obbligo quello di mantenere le aree prive di vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi soprattutto se vicino ad abitazioni e fabbricati.

Vietati i fuochi d'artificio, per le attività pirotecniche serve l'autorizzazione

Vietata anche l'attività pirotecnica, ovvero i fuochi d'artificio così come lanciare razzi di qualsiasi tipo comprese le mongolfiere di carta (lanterne volanti) dotate di fiamme libere e gli altri articoli pirotecnici. A questo proposito si specifica che eccezioni le potrà decidere solo il sindaco che potrà concedere l'autorizzazione solo a seguito della verifica preventiva della documentazione che dimostri la capacità di garantire la presenza “di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi”. Sarà quindi il sindaco stesso prima dell'inzio dell'attività a verificare sul posto tramite la polizia locale che potrà richiedere l’ausilio dei vigili del fuoco, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Se ritenuti insufficienti l'autorizzazione sarà annullata.

Le attività in carico a enti, proprietari ed affittuari di terreni pubblici e privati per evitare il divampare di incendi

L'ordinanza specifica anche le azioni da compiere da parte di enti e proprietari per garantire aree pulite che limitino al massimo la possibilità del divampare di incendi.

Per questo si dispone che gli enti di gestione di infrastrutture e servizi (società di gestione delle Ferrovie, Anas, società di gestione di servizi Idrici, Provincia, Consorzi di Bonifica e così via), “debbano coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti”.

I proprietari delle attività commerciali che si trovano su o vicino ad aree a rischio come fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, di predisporre tutti gli accorgimenti utili al fine di evitare incendi adottando, anche, lungo il perimetro delle eventuali aree a contatto con zone boscate, cespugliate,arborate ed a pascolo, la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme vigenti.

In capo ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati ed incolti, a conclusione delle operazioni di coltivazione, pulizia e sfalcio, di provvedere alla realizzazione di fasce protettive o precese di larghezza tale da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e confinanti.

Compito dei proprietari, degli affittuari e dei conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture di ogni tipo è dunque quello di “provvedere a tenere costantemente riservata una fascia protettiva di larghezza tale che un eventuale incendio, attraversando il fondo, non possa propagarsi alle aree circostanti e confinanti”.

Infine i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali, esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, che come gli altri devono mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

I numeri da chiamare in caso di avvistamento di un incendio

A tutti i cittadini viene dunque fatta la raccomandazione, in caso di avvistamento di incendio, di avvisare subito le autorità competenti. Questi i numeri di riferimento:

  • Vigili del fuoco 115
  • Soup Regione Abruzzo 800 860 146
  • Soccorso pubblico 113
  • Carabinieri 113
  • Polizia locale 085 37371

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